Servizi noleggio senza conducente: i regolamenti comunali possono limitare l’attività d’impresa?

Spesso i regolamenti comunali possono limitare l’attività d’impresa, potendo “allargare” o “restringere” le maglie imposte dalla normativa statale e, dunque, determinare il mercato locale.

Nel settore dei servizi per la mobilità, ciò accade di frequente: il Codice della strada assegna infatti ai comuni un ruolo significativo nella gestione della viabilità cittadina e, dunque, del relativo mercato dei servizi per la mobilità.

L’esercizio di tali poteri da parte dei singoli comuni, sebbene esercitato entro i limiti predeterminati dalla normativa statale, fa sì che siano tutt’altro che infrequenti i casi in cui determinati servizi o determinate modalità di esercizio dei servizi siano differenti a seconda del territorio comunale in cui vengono svolti.

Fino a che punto i comuni possono imporre restrizioni e vincoli all’attività d’impresa liberalizzata?

Un recente parere dell’AGCM offre degli interessanti spunti in merito, focalizzandosi sulle regole previste a livello statale per l’esercizio dell’attività di noleggio senza conducente e sui poteri dei comuni di dettare delle regole per l’accesso al mercato.

Il contenuto del Regolamento

Il Regolamento comunale sottoposto all’attenzione dell’Autorità conteneva alcune prescrizioni relative all’esercizio dell’attività di noleggio di veicoli senza conducente. In particolare, il Regolamento ha introdotto tre prescrizioni peculiari, su cui l’Autorità ha espresso il proprio parere.

Innanzitutto, il Regolamento prevede una distanza minima tra gli esercizi, in caso di apertura di una nuova attività o di spostamento di un’attività già esistente.

Viene poi individuato un numero massimo di veicoli per ciascuna tipologia utilizzabili da ogni attività, determinando quindi anche la specifica composizione del parco veicoli di ogni esercizio. Tuttavia tale restrizione si applica esclusivamente ai nuovi esercizi, atteso che per coloro che esercitano già tale attività è possibile mantenere i veicoli in uso.

Il regolamento poi prevede un numero massimo complessivo di quadricicli a motore da utilizzare per il noleggio su tutto il territorio comunale, che possono essere adibiti unicamente al noleggio per “escursioni guidate effettuate dal titolare dell’impresa, da un familiare collaboratore o da un suo dipendente”.

Il parere dell’AGCM

Secondo l’Autorità, il Regolamento comunale in esame introduce previsioni che ostacolano l’accesso e l’esercizio dell’attività di noleggio di veicoli senza conducente, ponendosi così in contrasto con i principi di liberalizzazione e concorrenza, nazionali e comunitari, vigenti in materia, oltre che con lo stesso art. 41 Cost.

L’Autorità ricorda come a livello statale, l’art. 84 del Codice della strada precisa che un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente “quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest’ultimo, il veicolo stesso”.

L’attività di noleggio senza conducente è un’attività liberalizzata, che può essere avviata mediante la presentazione di una SCIA innanzi al SUAP del comune nel cui territorio è ubicata la sede legale dell’impresa e al comune nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell’impresa.

Con riferimento alle distanze minime individuate dal Regolamento, l’Autorità spiega come l’art. 34, comma 2, del D.L. 201/2011 (c.d. Salva Italia – L. 214/2011), ha previsto l’abrogazione di una serie di restrizioni disposte dalla norma statale, tra cui le limitazioni relative alle “distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all’esercizio di una attività economica”:

Il decreto in parola, infatti, ha stabilito in via generale che “la disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l’ordinamento comunitario, che possono giustificare l’introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità”.

A parere dell’AGCM, dunque, la previsione di distanze minime tra le attività commerciali impedisce, di fatto, l’adeguamento della struttura del mercato alle esigenze dei consumatori.

Pertanto, in assenza di una motivazione legata alla tutela di interessi generali e superiori – assente nel Regolamento in questione -, simili restrizioni sono assolutamente contrarie non solo alla legge statale ma anche ai principi di liberalizzazione e concorrenza.

Con riferimento ai limiti quantitativi dei veicoli, applicabili esclusivamente ai “nuovi esercizi”, l’Autorità ha rilevato come tali restrizioni avrebbero quale unico fine quello di tutelare economicamente le imprese già operanti nel mercato, limitando i nuovi esercizi e creando di fatto una riserva in favore delle sole imprese già attive nel mercato. Una simile previsione, dunque, finisce per distorcere la concorrenza e introduce una ingiustificata discriminazione tra operatori economici attivi nel medesimo mercato.

Quanto alla prescrizione relativa al numero massimo di quadricicli a motore adibiti unicamente al noleggio per “escursioni guidate effettuate dal titolare dell’impresa, da un familiare collaboratore o da un suo dipendente”, l’Autorità ha ritenuto che tale norma fosse finalizzata a disciplinare l’esercizio delle attività di noleggio di veicoli con conducente (c.d. NCC). In altre parole, nel disciplinare le regole per il noleggio senza conducente, il Regolamento avrebbe imposto agli operatori effettuare il noleggio di alcune tipologie di veicoli per una specifica finalità e unicamente predeterminandone il guidatore.

Una simile imposizione, dunque, finisce per porsi in contrasto con l’art. 84 del Codice della strada, che prevede che il noleggio senza conducente avviene “per le esigenze” del locatario del veicolo, lasciando quindi libero tale ultimo soggetto di decidere la finalità del noleggio. Allo stesso tempo, spiega l’Autorità, tale prescrizione si pone in contrasto non solo con i principi posti a tutela della concorrenza, ma anche con le stesse finalità del Regolamento comunale in esame, il quale ha come scopo quello di disciplinare le sole attività di noleggio senza conducente.

Bollettino n. 46/2023 – Parere AS1928