Pari opportunità e inclusione lavorativa: l’interpretazione rigida e inderogabile dell’ANAC.
In tema di pari opportunità e inclusione lavorativa, non possiamo non commentare l’interpretazione rigida e inderogabile dell’ANAC. La strategia e il sistema di governance per l’attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e al Piano nazionale per gli investimenti complementari ha previsto l’introduzione nel nostro ordinamento giuridico, specie in quello dedicato agli appalti pubblici, di una serie di misure volte a perseguire un duplice obiettivo:
- quello di imprimere un impulso decisivo allo snellimento delle procedure amministrative nei settori oggetto delle previsioni dei piani;
- quello di consentire un’efficace, tempestiva ed efficiente realizzazione degli interventi,
favorendo le pari opportunità generazionali e di genere, nonché la promozione dell’inclusione lavorativa.
Tali ambiziose finalità, come a breve si avrà modo di dimostrare, rivestono un’importanza strategica nelle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR o del PNC, tanto da indurre il legislatore nazionale, sulla scorta dei dettami del legislatore sovranazionale, ad introdurre un sistema di norme indispensabili a garantire il raggiungimenti degli obiettivi programmati.
Il riferimento normativo privilegiato è certamente l’art. 47, d.l. 31.5.2021, n. 77, e s.m.i., in relazione al quale abbiamo precedentemente già evidenziato i tratti essenziali di una disciplina che, ove correttamente applicata, porterebbe certamente stravolgere, in termini positivi, il livello occupazionale interno del Paese, gravemente danneggiato dagli effetti della crisi sanitaria degli ultimi anni (a questo link è possibile consultare il testo della news).
In sintesi, la disciplina richiamata, integrata dalle specifiche linee guida, ha previsto, per gli operatori economici, un obbligo dichiarativo (cui si collega un’applicazione differenziata a seconda della dimensione aziendale) da rendere in fase di gara circa l’assunzione, in caso di aggiudicazione, di quote prestabilite (30 per cento occupazione giovanile, 15 per cento di occupazione femminile) di lavoratori necessari all’esecuzione delle prestazioni, la cui verifica del corretto adempimento è demandata all’Amministrazione la quale può, nei casi più gravi, anche disporre la risoluzione del contratto.
La rilevanza della disciplina da ultimo introdotta emerge, inequivocabilmente, dalle prime applicazioni della stessa: basti pensare che, recentemente, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, investita di una questione concernente l’esclusione di un concorrente, ha ritenuto non applicabile l’istituto del soccorso istruttorio nei casi di omessa dichiarazione dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l’assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, comma 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (convertito dalla legge 29 luglio 2021 n. 108).
Le argomentazioni svolte dall’Autorità, nella misura in cui hanno acclarato la correttezza dell’operato dell’Ente che aveva adottato il provvedimento di esclusione senza l’applicazione del soccorso in una procedura finanziata con fondi PNRR/PNC, appaiono tuttavia carenti sul piano motivazionale, ma particolarmente incisive nel delineare l’orientamento interpretativo più rigoroso ed inderogabile della previsione.
A ben vedere l’Autorità, nell’iter logico seguito per giungere alla definizione della questione, si è limitata a richiamare il contenuto delle disposizioni sovranazionali e quelle derivate, nonché quelli dalla stessa adottati nell’esercizio delle prerogative concesse dal Codice dei contratti pubblici: “… tali disposizioni sono state introdotte nello schema di disciplinare predisposto in relazione alle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), ai sensi dell’articolo 47 del decreto legge n. 77/21 e recepiscono le cause di esclusione di cui all’articolo 47, commi 2, 4 e 6, decreto legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021. Infatti, ai sensi dell’articolo 47, comma 4, ultimo periodo, del decreto legge n. 77/2021, l’operatore economico al momento della presentazione dell’offerta deve, oltre ad aver assolto agli obblighi ex legge 68/1999, assumersi l’obbligo di riservare, in caso di aggiudicazione del contratto, sia all’occupazione giovanile, sia all’occupazione femminile, una quota di assunzioni pari almeno al 30 per cento di quelle necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali (cfr. ANAC, Nota illustrativa al bando tipo n. 1/2021)“.
La carenza di una deduzione sul piano motivazionale (unico vero rimprovero che può muoversi nei confronti dell’Autorità) potrebbe cogliersi positivamente, in quanto espressione di una chiara presa di posizione dell’Autorità che, sulla falsariga del dettato normativo, non ammette alcun margine di “errore” da parte dell’operatore economico in fase di partecipazione a gara e di assunzione degli impegni su di un tema delicato quale quello occupazionale; correlativamente, denota una scelta (condivisibile) circa l’importanza dell’obbligo cui soggiace il concorrente.
Tuttavia, escludere l’applicabilità del soccorso istruttorio di un documento che, nella sostanza, costituisce un atto di impegno dell’impresa che rileva durante la fase esecutiva (e solo in via meramente ipotetica in caso di aggiudicazione), a ragion di chi scrive, appare una logica non coerente con l’istituto del soccorso istruttorio, volto a promuovere sempre comunque la concorrenza fra le imprese.
L’inammissibilità del soccorso istruttorio nel caso di specie condurrebbe a configurare l’obbligo dichiarativo al pari dell’offerta (in relazione alla quale, come noto, non è ammissibile alcuna “sanatoria”), ragion per cui in tal senso la scelta operata dall’Autorità appare eccessivamente gravosa o comunque avrebbe necessitato di una motivazione “rafforzata” così da consentire, all’attento lettore, di comprendere le ragioni di siffatta “rigidità” interpretativa legata, sia consentita la ripetizione, ad un elemento della fase partecipativa.