Requisiti soggettivi del proponente di un impianto di produzione di energia rinnovabile: quali sono?
La risposta al quesito è offerta da un’interessante pronuncia del Tar Campania che, nell’ambito di una controversia insorta tra il Comune ove l’impianto dovrebbe sorgere e l’Ente regionale, è stato investito di una controversia afferente il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione di un impianto di produzione di biometano con successivo compostaggio per l’ottenimento di compost.
La realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile (biometano nel caso qui affrontato), al pari di quelli di gestione dei rifiuti, risentono sempre della cd. “sindrome nimby”, un acronimo anglosassone che denota come le collocazioni impiantistiche di tale genere sono sempre sfavorite rispetto al luogo ove si vive (qui il link della precedente news in cui affrontiamo il tema del principio di prossimità).
Nel caso che qui esaminiamo, invece, il Giudice amministrativo si interroga sui requisiti soggettivi che un operatore economico deve possedere per poter realizzare e gestire un impianto per la produzione di biometano con una successiva fase di compostaggio per l’ottenimento di compost di qualità (per un approfondimento su cosa sia il compost si rinvia a questo link).
Il motivo della censura che merita l’approfondimento è quello delle caratteristiche soggettive attinenti il cd. “proponente” ovvero colui che ha proposto la realizzazione dell’impianto e, a seguito dell’autorizzazione, preposto alla relativa gestione: secondo l’Amministrazione comunale, infatti, nel caso esaminato dal Tar campano, sarebbe controversa la legittimità degli atti autorizzativi rilasciati dalla Regione poiché la Società difetterebbe dei requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività di gestione e produzione di energia da fonti rinnovabili.
Secondo la prospettiva dell’Ente civico, la Società, laddove interessata a richiedere l’autorizzazione per la produzione dell’energia (bioetanolo), svolgendo attività di servizi di ingegneria e non anche la gestione di impianti produttivi, sarebbe priva del requisito richiesto dall’art. 12, d.lgs. 387/2003 e s.m.i., il quale prescriverebbe che l’autorizzazione integrata ambientale provenga ineludibilmente da chi rivesta anche la qualità di “gestore” di analogo impianto.
Secondo il Tar campano, le censure non possono essere accolte visto che l’errore di fondo risiede nell’applicare alla disciplina autorizzativa-ambientale quella delle procedure ad evidenza pubblica.
La ricostruzione operata dal Giudice amministrativo pone in risalto il principio della libera iniziativa economica, pervenendo ad un’interpretazione condivisibile e corretta della complessa normativa di settore: ed infatti, così si esprime il Tar campano: “va rilevato che l’assunto ricorsuale non è affatto confermato dal dato testuale del D.Lgs. 387/2003 che, all’opposto … si riferisce al “proponente” allorquando, nell’ambito della disciplina afferente alla realizzazione di impianti alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione, richiede che tale soggetto dimostri, nel corso del procedimento e comunque prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto. A ben vedere … non si rinviene alcun riferimento specifico ai requisiti del “gestore” … dovendosi all’opposto rilevare che nella nomenclatura generale riportata dall’art. 1 del citato d.lgs. tale terminologia è riferita al gestore della rete (GSE) e di rete (distributore con obbligo di connessione dei terzi), e, dunque, a figure ben diverse e distinte dall’operatore economico che gestisce il singolo impianto di biometano.
Cade, dunque, l’indimostrato assunto attoreo per cui il “gestore” sarebbe “(unico) destinatario della disciplina. Non esiste alcun riferimento ad un soggetto diverso” … Tale diversa terminologia, del resto, appare del tutto coerente con i principi di libertà dell’iniziativa economica, non potendosi estendere alla fase di “prima richiesta” i requisiti del gestore … che presuppongono un impianto già esistente”.
Ad analoghe considerazioni si addiviene ove si consideri che anche le linee guida regionali alla predisposizione e presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale definiscono il “proponente” come “il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto soggetto alle disposizioni del presente decreto”; e il “gestore” come “qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l’installazione o l’impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull’esercizio tecnico dei medesimi”, sottendendo tali definizioni il riferimento a soggetti distinti, senza che vi sia necessità che il proponente, all’atto della domanda, figuri anche come “gestore”.
Si ricava che alcun requisito soggettivo in tal senso sussiste nella normativa vigente ispirata, altresì, al principio di proporzionalità tesa ad evitare che requisiti elevati di qualificazione possano pregiudicare, in astratto, il rilascio delle autorizzazioni uniche ambientali.
Dunque, dalla citata pronuncia emerge chiaramente che la distinzione fa leva, per un verso, sulle caratteristiche proprie degli operatori economici coinvolti nei procedimenti amministrativi complessi, per altro verso, su un principio, quello di libertà di iniziativa economica (per come apprezzabile dalla Costituzione), la cui corretta interpretazione ed applicazione non potrà mai tradursi in una ingiustificata limitazione della libertà ed esercizio di attività lavorativa laddove compatibile con la tutela ambientale.
Tutela, come ormai emerge nella prassi, che necessita di regole stringenti, ma che non può sfociare in un divieto assoluto, pena lo sviluppo del tessuto produttivo, economico e sociale, oltre che ambientale di sviluppo sostenibile.