Revisione prezzi nei lavori pubblici: cosa accade se la Regione aggiorna i prezzari prima dell’aggiudicazione?

revisione prezziRevisione prezzi nei lavori pubblici: cosa accade se la Regione aggiorna i prezzari prima dell’aggiudicazione?

La revisione prezzi è un tema caldo nell’ambito delle gare pubbliche, soprattutto per quanto concerne i contratti di durata.

 

L’interesse per l’argomento è attestato da varie disposizioni del nuovo Codice: tra queste, gli artt. 9 e 60 del d.lgs. 36/2023, dedicati rispettivamente al principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale e alla disciplina operativa della revisione dei prezzi. Con il Parere di precontenzioso n.129 del 2 aprile 2025, l’Anac ha fornito alcune indicazioni importanti per quanto riguarda la possibilità di modificare i prezzi di aggiudicazione prima che intervenga la stipula del contratto.

 

La vicenda

Un Comune costiero approva la progettazione esecutiva relativa alla realizzazione di lavori di manutenzione del proprio litorale. Nel fare ciò, il Comune applica i prezzari regionali, come sancito dall’art. 41, co. 13, d.lgs. 36/2023. Una volta approvata la progettazione, l’Amministrazione bandisce una procedura negoziata telematica per la raccolta di dieci preventivi tra gli operatori qualificati.

Nel lasso di tempo tra l’approvazione del progetto e l’indizione della procedura di aggiudicazione, tuttavia, la Regione approva una variazione dei propri prezzari, con un aumento consistente dei prezzi, fra cui quelli della fornitura e posa in opera di scogli naturali, le cui lavorazioni sarebbero particolarmente consistenti nell’appalto bandito dal Comune.

Al termine della procedura viene individuato un aggiudicatario. Quest’ultimo, però, alla luce della modifica dei prezzari regionali, lamenta il fatto che la propria offerta non sarebbe più remunerativa e, pertanto, chiede all’Amministrazione di applicare una revisione dei prezzi prima della stipula del contratto di lavori, invocando l’art. 60, d.lgs. 36/2023.

Il Comune nutre dei dubbi sulla disciplina applicabile al caso di specie e, pertanto, investe l’Anac della questione, chiedendo un parere ai sensi dell’art 220, co. 1, d.lgs. 36/2023.

 

Il parere dell’Anac: la revisione prezzi è ammissibile soltanto a fronte di circostanze eccezionali sopravvenute all’aggiudicazione

L’Anac ha adottato il parere di precontenzioso n.129 del 2 aprile 2025, con cui ha fatto chiarezza su alcuni punti fondamentali che concernono la disciplina della revisione prezzi nell’ambito degli appalti pubblici.

Innanzitutto, l’Anac ha ribadito l’obbligatorietà per le amministrazioni locali di adottare i prezzari aggiornati periodicamente dalle regioni. Pertanto, tali atti amministrativi generali costituiscono il referente in sede di progettazione e, conseguentemente, sono utili a calcolare la remuneratività delle offerte per gli operatori economici.

Ciò premesso, l’Anac ha ricostruito il quadro normativo applicabile al caso di specie, cercando di chiarire altresì se sia possibile procedere a una revisione prezzi prima della stipula del contratto. Sul punto, le disposizioni rilevanti sono, per un verso, l’art. 9, d.lgs. 36/2023, che sancisce il principio di equilibrio contrattuale, secondo cui “Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata […] ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede […]. La rinegoziazione si limita al ripristino dell’originario equilibrio del contratto […] quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica”; per altro verso, il nuovo Codice disciplina gli aspetti operativi della revisione all’art. 60, secondo cui “Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi. Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell’accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire”.

Ora, per rispondere al quesito, l’Anac ha dato conto della giurisprudenza sul punto, mettendo in luce un contrasto tra i Tribunali Amministrativi Regionali. Da un lato, infatti, v’è un orientamento secondo il quale la revisione prezzi non sarebbe applicabile prima della stipula del contratto, perché ciò falserebbe il normale gioco concorrenziale, di fatto sgravando l’operatore aggiudicatario della normale alea di rischio connaturata all’attività imprenditoriale. Se davvero l’offerta si rivelasse essere insostenibile per cause imprevedibili, la soluzione, secondo questo orientamento, dovrebbe essere il rifiuto alla stipula del contratto (T.A.R. Lombardia, 10 giugno 2022, n. 1343). Dall’altro lato si colloca un orientamento più permissivo, che ammette la rinegoziazione anche prima della stipula, a patto che essa sia dovuta a circostanze sopravvenute all’aggiudicazione e soprattutto imprevedibili al momento della formulazione dell’offerta, anche tenendo conto del tempo intercorrente tra la formulazione dell’offerta e il momento in cui effettivamente le prestazioni vengono eseguite. In ogni caso, secondo questo orientamento, la rinegoziazione non può spingersi fino ad alterare l’equilibrio originario del contratto.

Tra le due tesi, l’Anac ha aderito alla seconda, affermando che “è consentito alla stazione appaltante valutare l’opportunità di apportare modifiche non sostanziali alle condizioni di affidamento, secondo il prudente apprezzamento della stessa, in presenza di circostanze eccezionali, impreviste e imprevedibili, sopravvenute dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto d’appalto, in assenza di profili di illegittimità della procedura di aggiudicazione”. Tuttavia, l’Anac ha precisato che “Ai fini di una rinegoziazione prima della stipula occorrerebbe riscontrare circostanze imprevedibili sopravvenute all’aggiudicazione, estranee al normale ciclo economico e in grado di generare condizioni di shock eccezionale”.

 

Parere di precontenzioso Anac n.129 del 2 aprile 2025

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