Risoluzione casellario, ANAC modifica la prassi preesistente
L’ANAC modifica la prassi preesistente: con il Nuovo Codice, in caso di segnalazione da parte della SA per risoluzione contrattuale, l’Autorità annoterà automaticamente l’impresa nel Casellario.
Quindi, l’ANAC: 1) non instaurerà più il contraddittorio con la società prima di decidere, ma 2) si limiterà a comunicarle solo l’avvenuta annotazione.
Nulla però cambia per le imprese. Infatti, di seguito l’iter:
– una SA risolve il contratto e segnala il fatto all’ANAC;
– l’ANAC procede con l’annotazione;
– l’impresa impugna la risoluzione;
– nelle more del giudizio, indipendentemente dall’annotazione nel Casellario, l’impresa è comunque legittimata a partecipare alle successive gare;
– infatti, l’art. 80, co. 5, lett. c) prevede l’esclusione dalle gare solo in caso di precedente risoluzione definitiva (non contestata in giudizio o confermata in giudizio).
Quindi, salvo diverse richieste nelle regole di gara, per legge, anche in caso di Casellario, sino a che la risoluzione non sia eventualmente confermata in giudizio, l’impresa non può essere esclusa dalle successive gare, né deve rendere la relativa dichiarazione.
Comunicato Presidente ANAC 10 maggio 2017