Rigenerazione urbana a Roma: sempre dovuto il contributo straordinario negli interventi ex art. 6 L.R. 7/2017?
Un recente parere del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma torna a trattare il tema dell’obbligo, o meno, del versamento del contributo straordinario in caso di interventi ex art. 6 L.R. 7/2017, affermando (confermando: il tema era stato già oggetto di “chiarimenti” nella Circolare dello scorso ottobre ) che tutti gli interventi di rigenerazione urbana, in quanto in deroga al PRG, sono soggetti al contributo straordinario secondo la disciplina dell’art. 20 NTA.
A nostro avviso le conclusioni del DPAU – pur molto chiaramente esposte ed argomentate – non sono del tutto condivisibili.
I. Il quadro normativo e pianificatorio di riferimento: il contributi straordinario nel PRG di Roma, nella L.R. Lazio 7/2017 (“rigenerazione urbana”) e nel D.P.R. 380/01.
I tasselli normativi per inquadrare la questioni sono da rinvenirsi a vari livelli:
- l’art. 16, co. 4, lett. d-ter) (lettera introdotta nel 2014 e modificata nel 2020), del D.P.R. 380/01 dove il legislatore prevede che i Comuni, con proprie deliberazioni consiliari, disciplinano l’incidenza degli oneri di urbanizzazione in relazione, tra l’altro, al “maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica o in deroga”, con conseguente corresponsione, appunto, del “contributo straordinario“;
- l’art. 20 NTA PRG Roma (approvato nel 2008), disposizione che nel prevedere che “le più rilevanti valorizzazioni immobiliari, generate dalle previsioni del presente PRG rispetto alla disciplina urbanistica previgente, sono soggette a contributo straordinario di urbanizzazione, commisurato a tali valorizzazioni e posto a carico del soggetto attuatore“, stabilisce poi che le singole norme di componente individuano quali aumenti di SUL o cambi d’uso determinino l’onere di versamento del contributo straordinario;
- la L.R. Lazio 7/20107 che nulla dispone in termini generali, limitandosi però a prevedere una riduzione del contributo in parola nei casi di interventi posti in essere dagli enti gestori di edilizia residenziale pubblica (art. 6, co. 4-bis, introdotto nel 2022).
II. Il parere DPAU del 14.11.2023: rigenerazione urbana e contributo straordinario.
A fronte di tale quadro normativo – esaustivamente ricostruito nel proprio parere – il DPAU perviene, in estrema sintesi, alla conclusione che, pur in assenza di un norma “puntuale” nella L.R. 7/2017 (come visto, l’unica disposizione sul punto ha natura “speciale”), la circostanza che gli interventi di rigenerazione urbana sono “in deroga”, in uno alla sussistenza della norma nazionale “generale” (l’art. 16, co. 4, lett. d-ter) D.P.R. 380/01), con conseguente assoggettamento degli interventi ex art. 6 L.R. 7/2017 all’obbligo di versamento del contributo straordinario previsto dall’art. 20 NTA PRG.
Quest’ultimo contributo straordinario, afferma il DPAU, sarebbe (ancorché anteriore al 2014) da ricondurre a quello disciplinato dal D.P.R. 380/01 (il quale si inserisce “nell’ambito della materia dei criteri di computo del contributo per oneri di urbanizzazione dovuto dal privato per il rilascio del permesso di costruire”)
III. Alcuni spunti critici.
Il ragionamento, approfondito, e le conclusioni cui è pervenuto il DPAU non convincono del tutto e meritano alcune riflessioni critiche.
In particolare, non persuade a pieno la riconduzione tout court del contributo straordinario ex art. 20 NTA PRG a quello ex art. 16, co. 4, lett. d-ter) D.P.R. 380/01.
Al riguardo, infatti, il Consiglio di Stato, con la sentenza 12.9.2018, n. 5348 , ha chiarito la differenza tra il contributo straordinario “romano” (il quale “vive in una dimensione tutta urbanistica“) ed il contributo straordinario previsto dal D.P.R. 380/01 (il quale si colloca “nell’ambito della materia dei criteri di computo del contributo per oneri di urbanizzazione dovuto dal privato per il rilascio del permesso di costruire”).
Se è corretta – e a noi pare esserlo – la ricostruzione del Consiglio di Stato, allora dovrebbe constatarsi che, ad oggi, a Roma difetti una disciplina sul contributo straordinario ex art. 16, co. 4, lett. d-ter) D.P.R. 380/01 (che, infatti, la norma affida ad una delibera ad hoc).
Seguendo tale logica, allora, la disciplina del contributo straordinario “romano”, dettata dalla normativa di Piano, si riferisce non già a “qualunque” ipotesi di intervento in variante o deroga (come nella fattispecie di c.s. delineata dal D.P.R. 380/01) bensì alle sole ipotesi individuate dalle singole norme di tessuto.
Dunque, al netto della questione “di fondo” (la dubbia assimilabilità del c.s. “nazionale” con il c.s. “romano”) difetterebbe, per le ipotesi di interventi ex L.R. 7/2017 estranei alle fattispecie per le quali il PRG prevede il versamento del c.s. ex art. 20 NTA PRG, anche una “copertura” regolamentare da parte dello stesso PRG.
In tale (problematico) contesto, non pare sufficiente, a nostro avviso, agganciare una “implicita” doverosità del c.s. in caso di interventi ex L.R. 7/2017 alla mera previsione dell’art. 6, co. 4-bis il quale ben potrebbe essere inteso a disciplinare una riduzione del contributo straordinario ex art. 16, co. 4, lett. d-ter) D.P.R. 380/01 per i soli casi in cui detto c.s. sia, “a monte”, disciplinato specificamente dai singoli Comuni.