Subappalto e custodia del cantiere: l’appaltatore resta responsabile verso i terzi?

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La sentenza del Tribunale di Napoli n. 9311 del 31 ottobre 2024 affronta un tema centrale nella disciplina della responsabilità civile connessa all’esecuzione di lavori in appalto: la ripartizione degli obblighi e delle responsabilità tra appaltatore e subappaltatore nei confronti dei terzi danneggiati.

 

 

Il caso concreto

La vicenda trae origine dal grave infortunio occorso a un passante, il quale ha riportato lesioni significative a seguito dell’invasione della zona pedonale da parte di una rete di protezione installata in un cantiere. L’anomalia strutturale dell’allestimento, che non rispettava i limiti dell’area di cantiere, ha determinato una condizione di pericolo per i terzi, culminata nella richiesta di risarcimento danni da parte della persona danneggiata.

L’evento ha dunque posto al centro della controversia la questione della responsabilità per danno da cose in custodia, con particolare riferimento al rapporto tra appaltatore e subappaltatore e alla corretta individuazione del soggetto tenuto a rispondere nei confronti del terzo leso.

Il quadro giuridico di riferimento

La controversia è stata inquadrata nell’ambito dell’art. 2051 c.c., che disciplina la responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia. Il danneggiato deve dimostrare due presupposti fondamentali: la sussistenza del nesso causale tra la cosa e il danno e l’esistenza di una relazione di custodia tra il convenuto e la cosa stessa. La giurisprudenza più recente (Cass. SS.UU. n. 20943/2022) ha chiarito che si tratta di una responsabilità oggettiva, da cui il custode può liberarsi solo provando il caso fortuito.

La parte convenuta, appaltatrice principale, ha cercato di scaricare ogni responsabilità sul subappaltatore, invocando la piena autonomia gestionale di quest’ultimo nell’esecuzione dei lavori.

Tuttavia, il Tribunale ha respinto questa impostazione.

In primo luogo, la sentenza ha richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. 7553/2021) secondo cui la stipula di un contratto di appalto o subappalto non fa venir meno il dovere di custodia del soggetto che ha consegnato l’immobile per l’esecuzione dei lavori, a meno che non vi sia stata una completa e documentata cessione del controllo materiale della cosa, unita alla prova del caso fortuito.

In secondo luogo, la Corte ha dato rilievo alla clausola espressa contenuta nell’autorizzazione al subappalto rilasciata dal committente originario, in cui si stabilisce che l’appaltatore resta direttamente e esclusivamente responsabile nei confronti dei terzi anche per l’attività svolta dal subappaltatore. Inoltre, è emersa una limitazione oggettiva nell’ambito del subappalto (30% dell’opera), il che implica che l’appaltatore conservasse un potere di vigilanza e una porzione significativa di controllo sul cantiere.

Il Tribunale ha rilevato che la rete di protezione fuoriusciva dalla sua sede naturale e invadeva l’area destinata al transito pedonale, configurando così una “cosa in custodia” pericolosa. La responsabilità ex art. 2051 c.c. è stata riconosciuta in capo all’appaltatore principale, che non è riuscito a fornire prova del caso fortuito, né a dimostrare una condotta del danneggiato tale da interrompere il nesso eziologico.

Pur riconoscendo una corresponsabilità della vittima nella misura del 30%, per mancata attenzione nonostante la visibilità della rete, il giudice ha comunque condannato l’impresa appaltatrice al risarcimento del danno.

Considerazioni conclusive

La pronuncia in esame rappresenta un’importante riaffermazione di principi consolidati nella giurisprudenza in tema di responsabilità per danno da cose in custodia e nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore. In particolare, sottolinea che l’appaltatore non può automaticamente esimersi da responsabilità invocando il subappalto, specialmente se:

  • mantiene un potere effettivo di vigilanza sull’area;
  • non ha integralmente trasferito la custodia materiale della cosa;
  • ha accettato una clausola contrattuale che lo rende responsabile verso terzi.

 

Tribunale di Napoli, 31 ottobre 2024 n. 9311

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