Subentro con aumento del corrispettivo? Il TAR Lazio si esprime sulla rinegoziazione economica del contratto

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Subentro con aumento del corrispettivo. Il TAR Lazio si esprime sulla rinegoziazione economica del contratto 

Quando si procede allo scorrimento della graduatoria in una gara pubblica a seguito della risoluzione dell’appalto, il nuovo affidamento deve avvenire alle stesse condizioni originarie. È quanto ribadito dal TAR Lazio nella sentenza 20.05.2025, n. 9641, che interviene su una vicenda di rinegoziazione economica riconosciuta al nuovo affidatario dopo il subentro.

Nonostante la decisione in commento contribuisca a delineare i limiti applicativi degli artt. 106 e 110 del d.lgs. 50/2016, mantiene comunque una rilevanza attuale, poiché gli operatori economici si trovano frequentemente, oggigiorno, a dover affrontare problematiche legate all’esecuzione di contratti stipulati sotto il previgente codice degli appalti.

La continuità e la transizione tra le normative, infatti, comportano che, sebbene i contratti siano stati sottoscritti prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, le problematiche relative all’esecuzione degli stessi e alle interpretazioni delle clausole contrattuali possano ancora essere influenzate dai principi previgenti. Inoltre, le controversie che ne derivano, e le relative risoluzioni, restano pertinenti anche nell’interpretazione delle disposizioni attuali, con impatti diretti sulle pratiche operative e sugli assetti giuridici degli operatori economici coinvolti.

Il caso

La vicenda origina da una gara regionale per l’affidamento dei servizi di pulizia e sanificazione presso un’Azienda Ospedaliera capitolina. Uno dei lotti dell’appalto era stato affidato al raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) guidato dalla società ricorrente.

Tuttavia, dopo pochi mesi dall’inizio dell’esecuzione del contratto, la Stazione appaltante aveva sollevato numerose contestazioni per presunti inadempimenti e ritardi, fino ad arrivare alla risoluzione del contratto con l’appaltatore. Contestualmente, l’Azienda Ospedaliera aveva rimodulato la graduatoria a favore dell’operatore successivo, con subentro dello stesso “alle medesime condizioni” economiche.

Nonostante ciò, le condizioni economiche sono mutate poco dopo: dapprima, con apposita delibera, la Stazione appaltante ha rinegoziato i termini del contratto con il nuovo fornitore, applicando i prezzi originariamente offerti dalla controinteressata in sede di gara (più alti) e non quelli dell’originario affidamento; successivamente, con due ulteriori delibere, l’Amministrazione ha incrementato il corrispettivo contrattuale di oltre 8,7 milioni di euro, invocando esigenze straordinarie legate al Giubileo 2025.

Il RTI ha proposto ricorso avverso tali atti di rinegoziazione contrattuale, contestando la legittimità delle modifiche economiche poste in essere dalla Stazione appaltante.

La decisione del TAR

Il TAR Lazio ha ritenuto fondate le censure proposte dalla ricorrente, che ha contestato la legittimità delle suddette modifiche economiche del contratto.

Secondo il Collegio, l’Amministrazione ha posto in essere una violazione del previgente Codice dei contratti pubblici (in particolare degli artt. 106 e 110), aggirando il principio del vincolo delle “medesime condizioni” in caso di stipula di un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento della stessa.

In sostanza, quando un contratto pubblico viene risolto con l’impresa appaltatrice, l’art. 110 del d.lgs. 50/2016 permette alla stazione appaltante di far subentrare la società classificatasi in posizione immediatamente successiva in graduatoria. Ma questo può avvenire solo a parità di condizioni, cioè alle stesse regole e agli stessi prezzi del contratto originario; si tratta di una tutela fondamentale per garantire concorrenza, trasparenza e parità tra le imprese.

Nel caso di specie, l’Amministrazione ha illegittimamente incrementato il corrispettivo dell’appaltatore di oltre 8 milioni di euro. L’incremento è stato formalmente motivato con l’imminente inizio del Giubileo 2025, un evento destinato a determinare un aumento dell’utenza presso la struttura ospedaliera, con conseguente maggiore necessità di servizi di pulizia.

A parere del Collegio, non sussistono nel caso di specie le circostanze impreviste e imprevedibili richieste dall’art. 106 del d.lgs. 50/2016 e in particolare:

  • il Giubileo non può considerarsi un evento imprevedibile, sicché era noto da anni e le sue conseguenze potevano e dovevano essere considerate fin dall’inizio. Perciò non si può giustificare la modifica del contratto adducendo le “circostanze straordinarie e imprevedibili”;
  • l’aumento non era limitato nel tempo, poiché, anche se il Giubileo dura solo un anno, il contratto con la controinteressata sarebbe proseguito fino al 2028. Quindi, l’aumento di spesa deciso non si riferiva solo al periodo critico, ma copriva tutto il restante periodo contrattuale;
  • sono stati applicati prezzi diversi da quelli del contratto originale, in quanto l’Amministrazione ha calcolato i nuovi compensi basandosi sull’offerta fatta dalla controinteressata in gara, che però era più alta e diversa rispetto a quella presentata dall’originario affidatario.

In conclusione, la decisione del TAR Lazio ribadisce con forza l’importanza di rispettare i termini contrattuali originari in caso di subentro a seguito di risoluzione dell’appalto. Gli operatori economici devono prestare particolare attenzione alla clausola del “vincolo delle medesime condizioni”, in quanto qualsiasi modifica economica dei contratti soggetti al d.lgs. 50/2016, come nel caso di un aumento del corrispettivo, deve essere giustificata da circostanze straordinarie e imprevedibili, non da esigenze previste e pianificate. Il rispetto delle regole di trasparenza e concorrenza rimane un principio fondamentale, e la decisione in oggetto fornisce un chiaro monito riguardo alla necessità di evitare pratiche di rinegoziazione che non siano pienamente conformi alla normativa vigente.

Gli operatori devono dunque vigilare attentamente su eventuali modifiche contrattuali, proteggendo i propri diritti e tutelando la corretta esecuzione degli appalti.

TAR Lazio Roma, Sez. III quater, 20.5.2025, n. 9641

 

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