Una risoluzione non definitiva si dichiara o no in gara?

Una concorrente non dichiara nel DGUE una risoluzione contrattuale di un precedente appalto pubblico.

La SA – nonostante si trattasse di risoluzione  ancora oggetto di contestazione innanzi al Giudice Ordinario – decide comunque di emettere un provvedimento di esclusione per falsa/fuorviante dichiarazione sul possesso dei requisiti generali (80, co. 5, lett. c) Nuovo Codice).

La ditta ricorre al TAR, sostenendo che:

–              tale articolo fa riferimento espresso solo alle risoluzioni definitivamente accertate in giudizio e/o non contestate. Quindi, quelle oggetto di un processo ancora pendente non sarebbero comprese nell’obbligo dichiarativo a carico delle imprese;

–              in ogni caso, anche laddove tale risoluzione fosse stata dichiarata, proprio perché ancora non definitiva, la SA non avrebbe potuto considerarla un indice idoneo a porre in dubbio l’affidabilità professionale della ditta.

I giudici lombardi, pur riconoscendo l’esistenza di una giurisprudenza in linea con tale tesi (ad esempio, Cons. St., 2063/18), aderiscono, invece, ad un altro orientamento e stabiliscono che:

–   l’art. 80, co. 5, lett. c), del Codice contiene anche una dizione generica, ovvero “gravi illeciti professionali”, che rifletterebbe il principio per cui il concorrente, secondo buona fede, deve fornire tutte le informazioni in astratto utili alla SA per valutare il suo comportamento nell’ambito delle commesse pubbliche;

– in tale ottica, dunque, l’operatore è tenuto a dichiarare qualsiasi risoluzione, comprese quelle ancora non definitive;

–  inoltre, sebbene sia vero che un’amministrazione non possa poi escludere un concorrente sulla sola base dell’esistenza di un risoluzione non definitiva, in ogni caso, sarebbe libera di valutare la condotta che ha dato vita a tale provvedimento, potendo ritenerla, ai fini di quella specifica gara, non idonea a garantire l’affidabilità di quel concorrente (a prescindere dall’esito del giudizio civile in corso), con conseguente legittimità di un eventuale provvedimento di esclusione.

Va ricordato che, sul punto, la questione è stata rimessa due volte alla Corte di Giustiza UE e, dunque, restiamo tutti in attesa di conoscerne le pronunce. Tuttavia, nel frattempo, il consiglio è quello di dichiarare ogni tipo di risoluzione, definitiva e non.

(TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 18 giugno 2018, n.591)