Sviluppo della mobilità sostenibile: le modifiche al codice della strada introdotte dal d.l. 68/2022

Qualche giorno fa è entrato in vigore il d.l. 16 giugno 2022, n. 68, recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché’ in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”.
Il decreto contiene numerose novità in materia di mobilità sostenibile. L’art. 7 del decreto, infatti, modifica una serie di norme del codice della strada al fine ridurre gli oneri amministrativi a carico degli utenti, di favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile e di incrementare la sicurezza della circolazione stradale.
Vediamo in dettaglio le novità di maggior rilievo.

Innanzitutto, il decreto attribuisce alle infrastrutture di ricarica dei veicoli la qualifica di pertinenze di servizio di cui all’art. 24 del codice della strada.
Di conseguenza, la norma specifica che le aree di ricarica dei veicoli possono appartenere anche a soggetti diversi dall’ente proprietario della strada e possono essere affidate dall’ente proprietario in concessione a terzi. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione autostradale, la realizzazione delle pertinenze di servizio dovrà tenere conto sia delle disposizioni in materia di affidamento dei servizi di distribuzione di carbolubrificanti e delle attività, ma anche di quelle relative all’istallazione e alla gestione delle infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici.

Una delle novità di maggiore impatto è quella che attiene alla modifica delle classificazioni dei veicoli disciplinate dall’art. 47 del codice della strada e, in particolare, delle categorie L1e, L2e, L3e e L4e nella cui nozione viene introdotta anche la potenza del motore elettrico.

Di particolare rilevanza sono anche le modifiche apportate all’art. 50 del Codice della Strada che contiene la definizione di velocipedi. Come noto, a tale categoria di veicoli sono assimilati anche i monopattini.
Nella precedente formulazione della norma, infatti, nella definizione di velocipedi rientravano solo:

  • veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo;
  • le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare

Il d.l. 68/2020 precisa che nella nozione di velocipedi rientrano anche le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,5 kW se adibiti al trasporto di merci. L’intento della norma è chiaramente quello di favorire l’utilizzo di tali mezzi anche nel trasporto di merci nei piccoli tratti o nel tessuto cittadino.
A tal proposito viene modificato il comma 2 dell’art. 50 che disciplina i requisiti strutturali dei velocipedi adibiti al trasporto merci. Tali veicoli devono avere un piano di carico:

  • approssimativamente piano e orizzontale;
  • aperto o chiuso;
  • corrispondente al seguente criterio: lunghezza del piano di carico x larghezza del piano di carico ≥ 0,3 x lunghezza del veicolo x larghezza massima del veicolo.

A corredo della norma vengono altresì aggiunti i commi 2-bis e 2-ter secondo cui:

  1. i velocipedi a pedalata assistita che manchino di una o più delle caratteristiche previste dall’art. 50 devono essere considerati ciclomotori;
  2. chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende velocipedi a pedalata assistita capaci di sviluppare una velocità superiore a quella prevista dalla legge o chi manomette i velocipedi a pedalata assistita al fine, alternativamente, di aumentare la potenza nominale continua massima del motore ausiliario elettrico o la velocità oltre i limiti posti dalla legge è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Sempre con riferimento al tema della mobilità sostenibile e della micromobilità elettrica, l’art. 7, comma 3 del decreto 68/2022 interviene sul d.l. 162/2019, portando da 12 a 24 mesi la proroga della sperimentazione sui mezzi di micromobilità elettrica.

In materia di comportamento dei pedoni e di autorizzazioni alla circolazione su strada pedonale delle macchine per uso di bambini o di persone invalide, il decreto consente la circolazione di macchine elettriche per la mobilità dei soggetti affetti da disabilità anche su piste ciclabili e sulle aree ciclopedonali e sulle strade urbane ciclabili.
L’art. 7 del d.l. 68/2022 permette altresì ai titolari di patenti B di guidare anche i veicoli senza rimorchio adibiti al trasporto delle merci che:

  • siano alimentati con i combustibili alternativi elencati all’articolo 2 della direttiva 96/53/CE (elettrici, a idrogeno, ecc.);
  • abbiano una massa autorizzata massima superiore a 3500 kg ma non a 4250 kg, con l’ulteriore condizione che la massa superiore ai 3500 kg non determini aumento della capacità di carico in relazione allo stesso veicolo e sia dovuta esclusivamente all’eccesso di massa del sistema di propulsione in relazione al sistema di propulsione di un veicolo delle stesse dimensioni dotato di un motore convenzionale a combustione interna ad accensione comandata o ad accensione a compressione.

Vengono altresì imposte delle limitazioni alla guida dei veicoli plug-in, il cui limite di potenza specifica è pari a 65 kW/t compreso il peso della batteria.

Ulteriori modifiche riguardano infine l’interdizione della conduzione dei veicoli e i rinnovi di patente ultraquinquennali.

Il comma 4 sospende infine l’incremento dell’onere concessorio delle autostrade A24 e A25 dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 e comunque non oltre la conclusione della verifica della sussistenza delle condizioni per la prosecuzione dell’attuale rapporto concessorio. Per la durata del periodo di sospensione, si applicano le tariffe di pedaggio vigenti al 31 dicembre 2017.

Per completezza, si segnala che anche l’art. 8 del decreto in commento, guardando al sistema della mobilità, introduce alcune previsioni volte a migliorare la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e, più in generale, della mobilità locale in tutte le sue modalità. A tal fine, sono introdotte delle modifiche alla denominazione, alla struttura e ai compiti dell’Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio della mobilità pubblica locale sostenibile. Vengono altresì precisate le modalità di destinazione e ripartizione di risorse di Fondi statali e introdotto l’obbligo di trasmissione all’Osservatorio dei dati dell’attività manutentiva programmata. Infine, è autorizzata la spesa per la realizzazione degli interventi immediatamente cantierabili per l’ammodernamento delle ferrovie regionali.

DECRETO-LEGGE 16 giugno 2022, n. 68 Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché’ in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. (GU Serie Generale n.139 del 16-06-2022)