Il P.U.A. non blocca la gara: via libera del TAR alle assegnazioni balneari temporanee in assenza di pianificazione

assegnazioni balneariIl P.U.A. non blocca la gara: via libera del TAR alle assegnazioni balneari temporanee in assenza di pianificazione

Via libera del TAR alle assegnazioni balneari temporanee in assenza di pianificazione.

Con la sentenza n. 7917 del 23 aprile 2025, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Seconda – affronta un nodo cruciale nella materia delle concessioni demaniali marittime: l’interpretazione dell’art. 19, comma 3, della legge regionale Lazio n. 19/2016 e la sua compatibilità con i principi eurounitari in materia di concorrenza, a fronte della mancata approvazione del Piano di Utilizzo degli Arenili (P.U.A.) comunale.

La controversia riguarda la legittimità di una procedura di evidenza pubblica bandita da Roma Capitale nel 2020 per l’assegnazione di concessioni balneari, tra cui il lotto 25, originariamente affidato ad una società e successivamente oggetto di interesse di un’altra società, risultata prima nella graduatoria provvisoria. Il TAR, con la precedente sentenza n. 7832/2022, aveva annullato il bando per l’assenza del P.U.A., accogliendo così le ragioni del titolare della concessione.

A seguito dell’intervento del Consiglio di Stato con la sentenza n. 6699/2023, che ha chiarito la portata dell’art. 19, comma 3, della l.r. 19/2016, Ecoseaglobe ha proposto opposizione di terzo, ottenendo in parte il riesame e la riforma della decisione impugnata.

La disposizione regionale in esame è stata interpretata dal Consiglio di Stato e ora recepita dal TAR in senso coerente con i vincoli sovraordinati dettati dal diritto eurounitario (in particolare dall’art. 12 della direttiva 2006/123/CE): se da un lato essa non consente proroghe indefinite delle concessioni in assenza del P.U.A. comunale, dall’altro non impedisce lo svolgimento di gare pubbliche transitorie, purché limitate ad una stagione balneare.

Si tratta di un equilibrio tra esigenze diverse: garantire continuità amministrativa in un settore economicamente rilevante, ma evitare rendite di posizione contrarie alla concorrenza.

Il TAR Lazio, quindi, ribadisce, sulla scorta della giurisprudenza consolidata e delle pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che le proroghe automatiche e prolungate delle concessioni balneari in assenza di gara sono illegittime. La previsione contenuta nell’art. 103, comma 2, del d.l. 18/2020 (sull’estensione delle concessioni per l’emergenza Covid-19) non può giustificare la sopravvivenza ultra emergenziale dei titoli concessori, poiché il nesso con l’emergenza sanitaria risulta troppo debole nel settore turistico-balneare.

L’alternativa, chiarita dal giudice amministrativo, è l’indizione di gare pubbliche anche in assenza del P.U.A., ma con finalità transitorie. In tal modo l’amministrazione locale può procedere all’affidamento delle concessioni in maniera competitiva, evitando sia la paralisi amministrativa che il consolidamento di posizioni acquisite in violazione dei principi comunitari.

 

È proprio questa interpretazione che ha permesso l’accoglimento dell’opposizione di terzo proposta dalla società che pur non essendo aggiudicataria definitiva, ha dimostrato di aver subito un pregiudizio diretto e attuale per effetto della sentenza del 2022.

Diversa sorte è toccata agli atti sopravvenuti, in particolare alla determinazione dirigenziale n. 1051 del 30 aprile 2024 e alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 136 del 26 aprile 2024. La prima, riguardando una stagione balneare ormai conclusa, è stata dichiarata improcedibile; la seconda, in quanto atto programmatorio privo di immediata lesività, è stata ritenuta inammissibile.

La sentenza n. 7917/2025 del TAR Lazio segna un punto fermo: la concorrenza non può essere sospesa sine die, nemmeno in attesa dell’approvazione del P.U.A. comunale, ma può essere garantita attraverso procedure transitorie fondate su criteri di evidenza pubblica. Un principio tanto più rilevante in un settore, come quello balneare, da tempo al centro del dibattito tra esigenze locali e vincoli europei.

TAR Lazio, Sez. II, 23.4.2025, 7917

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