Il TAR sul concetto di verifica di anomalia e sui costi della manodopera
Il TAR sul concetto di verifica di anomalia e sui costi della manodopera
Il TAR Veneto si pronuncia sul concetto di verifica di anomalia e sui costi di manodopera, con un intervento di estremo interesse per una serie di motivi, primo fra tutti l’importanza della fase di verifica di anomalia per la sua capacità di segnare incisivamente le sorti della selezione e per l’importanza della fase dell’aggiudicazione conclusiva.
Più precisamente, il caso di specie ha ad oggetto l’aggiudicazione di un appalto di lavori pubblici impugnata dalla seconda aggiudicataria per doglianze afferenti, prevalentemente, la modalità di verifica di anomalia adottata dalla Stazione appaltante ed i costi della manodopera nell’ambito del subappalto.
Sotto quest’ultimo profilo, ed in considerazione delle poco plausibili argomentazioni articolate dalla ricorrente, l’aggiudicataria non avrebbe dichiarato il costo della manodopera relativa ai subappaltatori, ostacolando in tal modo la Stazione appaltante nell’accertamento della conformità rispetto ai minimi contemplati.
Proseguendo, poi, con la travisata ricostruzione dei fatti compiuta dalla seconda aggiudicataria, sotto un altro profilo, il ribasso sarebbe stato calcolato solo sui materiali, non sulla manodopera, con implicazioni sul ribasso offerto dalla resistente notevolmente inferiore a quello dichiarato.
Ed ancora, un’ulteriore doglianza involge i preventivi presentati dalla aggiudicataria in sede di giustificativi, definiti dalla ricorrente “vetusti e riferiti ad altri cantieri”, oltre al fatto che, sostiene sempre la predetta, la Stazione appaltante avrebbe limitato la verifica di anomalia a sole dieci voci di prezzo, non badando alla generalità dell’offerta.
Nel merito, la Stazione appaltante ha precisato che il costo della manodopera così come dichiarato dalla resistente, risulterebbe in linea con quanto previsto dal progetto e, di conseguenza, non sarebbe stato oggetto di ribasso.
Nelle giustificazioni, l’impresa ha evidenziato che anche per le prestazioni oggetto di subappalto i costi sarebbero stati riconosciuti integralmente, in linea con le tabelle ministeriali e ANCE.
Ebbene, quanto asserito dalla ricorrente, non ha sortito l’effetto sperato, al punto che il TAR Veneto ha adottato una posizione divergente, ponendo l’attenzione sugli articoli 110 (offerte anormalmente basse) e 119 (subappalto) del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici).
Difatti, ai fini della valutazione della vicenda, il TAR ha richiamato una interessante sentenza del Consiglio di Stato n. 5580/2025, la quale chiarisce, efficacemente, che i costi della manodopera del subappaltatore non vanno dichiarati in sede di gara, trattandosi di un corrispettivo per un servizio acquistato e non di retribuzioni da versare direttamente, non senza considerare che la verifica della coerenza spetta alla fase di autorizzazione del subappalto.
Il Giudice amministrativo ha tenuto a precisare, in più battute, che la valutazione di congruità presenta un carattere generale e “globale” e persegue il precipuo intento di vagliare la serietà e l’affidabilità dell’offerta nella sua complessità, non apparendo necessario disaminare tutte le singole voci, ma solo quelle maggiormente significative.
Le paventate contraddittorietà riscontrate su alcune voci non hanno scalfito l’ammissibilità dell’offerta, così come la presentazione di preventivi riferiti ad altri cantieri è stata ritenuta incongruente poiché i predetti sono comunque idonei a giustificare la sostenibilità dell’offerta, con la conseguenza che la Stazione appaltante ha espletato correttamente le proprie considerazioni e dalle stesse non è affiorata alcuna illogicità.
Il TAR Veneto si è pronunciato sul ricorso, respingendolo, e confermando, nel contempo, la legittimità dell’aggiudicazione così come compiuta dalla Stazione appaltante.
In conclusione, la pronuncia in oggetto ha riflessi tanto nei confronti delle imprese quanto nei confronti delle stazioni appaltanti: per le prime, si precisa che non è previsto alcun obbligo di dichiarazione dei costi della manodopera dei subappaltatori in sede di offerta; per le seconde, si puntualizza che sussiste la possibilità di valutare l’anomalia sulle voci più rilevanti, senza disaminare ogni prezzo.
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