Annotazioni ANAC: tra vicende professionali pregresse e sospensioni cautelari

ANACIl TAR Lazio ha di recente avuto modo di soffermarsi sul tema delle vicende professionali pregresse dell’operatore economico partecipante alla gara e della loro rilevanza ai fini dell’annotazione del casellario ANAC, nonché del modus operandi dell’ANAC in caso di accoglimento di un’istanza di sospensione avverso l’inserimento dell’annotazione nel casellario informatico.

Nel caso sottoposto all’attenzione dei giudici, un operatore economico aveva provveduto, nel corso di una procedura di gara, a notiziare tempestivamente la stazione appaltante di alcuni eventi professionali che lo avevano interessato: in particolare, una risoluzione contrattuale e due revoche di aggiudicazione.

Senonché la stazione appaltante, dopo aver chiamato l’operatore economico a fornire dei chiarimenti, ne aveva disposto l’esclusione, rilevando che le violazioni sarebbero state commesse nell’arco temporale (triennio) delineato dalle Linee guida n. 6 e riferite a contratti aventi il medesimo oggetto di quello da affidare, con reiterazione altresì dei comportamenti sanzionati.

All’esito della disposta esclusione, la stazione appaltante aveva, altresì, inviato all’ANAC la segnalazione ai sensi dell’art. 80, comma 12, del d.lgs. 50/2016, nonché la comunicazione delle informazioni obbligatorie.

All’esito del procedimento avviatosi innanzi all’ANAC, quest’ultima aveva disposto l’inserimento nel casellario informatico, sezione B, dell’annotazione nei confronti dell’operatore economico.

Ed è proprio su detta annotazione, impugnata dall’operatore economico, che è stato chiamato a decidere il TAR Lazio.

Orbene, il ricorrente aveva sostenuto in giudizio l’illegittimità dell’annotazione sotto un duplice aspetto.

In primis, per insussistenza dei presupposti per la compilazione del modulo “A” da parte della stazione appaltante, in quanto la società non avrebbe reso alcuna falsa dichiarazione o documentazione relativa a gravi illeciti professionali, mentre con riferimento alla risoluzione subita, questa era stata già sottoposta all’attenzione dell’ANAC, che aveva concluso per un’annotazione informativa, non interdittiva.

In secondo luogo, aveva sostenuto che il provvedimento dell’ANAC sarebbe stato carente delle ragioni di utilità della notizia segnalata dalla stazione appaltante.

Nelle more del giudizio, il TAR aveva sospeso l’efficacia degli atti impugnati e, dunque, dell’annotazione.

Ciò nonostante, l’ANAC aveva proceduto con l’inserimento di un’annotazione integrativa che dava atto dell’accoglimento della domanda cautelare presentata dal ricorrente nel giudizio volto all’annullamento del provvedimento dell’ANAC recante la comunicazione dell’annotazione del ricorrente nel casellario informatico.

Il ricorrente aveva impugnato con motivi aggiunti la nota integrativa dell’ANAC, sostenendo che l’Autorità avrebbe dovuto rimuovere temporaneamente l’annotazione nella sezione B, accessibile alle stazioni appaltanti, ed inscrivere l’annotazione nella sezione C, ad accesso della sola Autorità, sino alla conclusione del giudizio.

Per la ricorrente, infatti, l’inserimento dell’integrazione sarebbe stato illegittimo in quanto l’art. 39 del Regolamento ANAC stabilisce che: “Il dirigente, qualora il provvedimento di annotazione dell’Autorità sia sospeso in via cautelare dal giudice, rimuove temporaneamente l’annotazione dalla sezione B e la iscrive nella sezione C del Casellario, fino alla decisione di merito”.

Il TAR Lazio, nel convenire con le tesi del ricorrente, ha accolto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti.

Quanto al ricorso introduttivo, il Collegio ha confermato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui:

  • prima di procedere all’iscrizione nel casellario informatico, l’ANAC è tenuta a valutare l’utilità della notizia alla luce delle circostanze di fatto esposte dall’operatore economico. In tal senso, precisa il Collegio, le vicende professionali pregresse, se debitamente rese note alla stazione appaltante, non possono condurre ad annotazione nel casellario informatico;
  • l’annotazione deve essere riportata in maniera puntuale ed esatta;
  • la notizia meritevole di annotazione deve essere adeguatamente motivata.

Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio ha chiarito che, in ossequio al disposto normativo dell’art. 39 del Regolamento ANAC, l’annotazione dell’Autorità nella sezione “B”, a seguito della sospensione dell’efficacia del provvedimento oggetto di annotazione dopo la pronuncia cautelare, deve essere rimossa temporaneamente (con iscrizione nella sezione C del Casellario) e non essere oggetto di ulteriore integrazione, come invece accaduto nel caso di specie.

TAR Lazio, Sez. I-quater, 8.9.2022, n. 11699