Appalti Pubblici: Soccorso Istruttorio e Referenze Bancarie
In una procedura sotto soglia, una concorrente omette di produrre, in offerta, le referenze bancarie richieste in lex specialis a dimostrazione della propria capacità economica.
Nonostante tale lacuna, la stazione appaltante ammette l’impresa al soccorso istruttorio, consentendole l’integrazione postuma della suddetta documentazione.
La medesima concorrente, poi, consegue l’aggiudicazione definitiva e la seconda in graduatoria insorge, sostenendo che l’affidataria avrebbe dovuto essere invece esclusa.
Il TAR non concorda e afferma che:
– le referenze bancarie non fanno parte dell’offerta economica di cui alla Busta C, ma, come noto, sono espressione dei requisiti di partecipazione e delle condizioni preliminari di ammissione oggetto della documentazione amministrativa di cui alla Busta A (pacificamente soccorribile);
– peraltro, il soccorso istruttorio si applica anche quando le referenze bancarie siano richieste in gara a pena di esclusione;
Inoltre, con tale decisione, i giudici hanno anche implicitamente ribadito che il soccorso istruttorio si applica non solo quando un documento di Busta A sia presente, però erroneo o incompleto, ma anche in caso di sua integrale assenza.