La mancata aggiudicazione dell’appalto

Con una recentissima pronuncia, il Consiglio di Stato, Sez. V, 27/03/2017, n. 1364, torna a occuparsi della responsabilità civile della Pubblica amministrazione.

La questione muove dall’appello proposto dall’ATAC avverso una sentenza del Tar Lazio di condanna risarcitoria per responsabilità precontrattuale.

La società Eco Power partecipava a una gara per la fornitura di 36 autobus urbani elettrici con manutenzione full service.

Classificatasi seconda, impugnava gli atti di gara e l’aggiudicazione provvisoria disposta in favore di altra società. Sennonché, durante il giudizio, l’ATAC revocava l’aggiudicazione poiché la ditta fornitrice delle batterie degli autobus elettrici aveva interrotto la produzione.

Accogliendo la domanda risarcitoria, il Tar condannava l’ATAC a risarcire a Eco Power le spese sostenute per partecipare alla gara. Tale risarcimento si fondava sulla responsabilità precontrattuale della S.A. malgrado l’impossibilità della società di aspirare all’aggiudicazione definitiva.

Ad avviso del Tar, l’ATAC aveva adottato un contegno sleale; aveva omesso di informare la ricorrente delle vicende successive all’aggiudicazione in favore della controinteressata.

Insorgeva così la Stazione appaltante per la riforma della condanna risarcitoria per ultrapetizione della pronuncia e per la quantificazione ivi operata.

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Annullamento dell’aggiudicazione definitiva

Il revirement della commissione in assenza di errori materiali

Con Tar Marche Ancona, Sez. I, 27 febbraio 2017, n. 154, si pone l’attenzione sui limiti all’operato della commissione di gara una volta conclusa la propria attività valutativa.

La questione muove dalla impugnazione del provvedimento di annullamento dell’aggiudicazione definitiva adottato dalla Stazione appaltante ai danni di un concorrente la cui offerta tecnica era stata valutata conforme al capitolato.

Nel caso concreto, un Consorzio partecipava in ATI ad una procedura ad evidenza pubblica indetta dall’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord per l’affidamento dell’appalto di fornitura e posa in opera di una nuova centrale di sterilizzazione a servizio del Presidio ospedaliero di Pesaro e, all’esito della valutazione delle offerte, veniva dichiarata aggiudicataria.

Tuttavia, sulla scorta di un reclamo formulato dal secondo classificato in graduatoria, il RUP decideva di sottoporre a rivalutazione l’offerta del Consorzio aggiudicatario, il quale veniva invitato a fornire chiarimenti su talune carenze denunciate. A seguito di tale rivalutazione, la stazione appaltante annullava in autotutela l’aggiudicazione disposta in favore del Consorzio e aggiudicava l’appalto al secondo classificato.

A fronte di tanto, il Consorzio ricorreva al Tar per ottenere l’annullamento del provvedimento lesivo reso in autotutela e il subentro, previa declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato o, in subordine, il risarcimento dei danni per equivalente, rilevando che l’offerta tecnica era del tutto rispondente al capitolato e che i profili eventualmente incerti erano stati precisati in sede di chiarimenti.

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Ryanair contro il divieto di atterraggio notturno

La vicenda trae origine da un ricorso azionato nel 2006 e, già in fase cautelare, il Tar aveva dato ragione alla compagnia low cost che aveva censurato i provvedimenti con i quali l’ENAC aveva intimato il rispetto dell’orario notturno per l’atterraggio dei voli sull’aeroporto di Roma Ciampino ai fini del contenimento dell’inquinamento acustico.

In particolare, a mente dei provvedimenti impugnati, se i voli programmati nella fascia oraria diurna subiscono ritardi tali da far ricadere il loro arrivo o partenza dopo le 24.00, questi non possono essere accettati e dovranno essere dirottati presso lo scalo di Fiumicino.

Ryanair ha agito innanzi al Tar per lamentare che tutti i velivoli in arrivo allo scalo di Roma Ciampino oltre il limite della fascia oraria diurna, indipendentemente dal verificarsi o meno di eventi di forza maggiore, venivano dirottati dalle autorità allo scalo di Fiumicino.

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Reati e affidamento del subappalto

Il Tar Lazio Roma, Sez. II bis, 14.02.2017, n. 2389, torna ad affrontare alcuni temi caldi in materia di appalti pubblici.

Nei fatti, la cui narrazione è necessaria per meglio comprendere la portata della pronuncia, accadeva che un raggruppamento temporaneo di imprese si aggiudicava l’affidamento di un servizio bandito con procedura negoziata nella vigenza del codice del 2006.

Per colmare taluni requisiti di cui non era in possesso, il RTI aggiudicatario chiedeva di autorizzare il ricorso al subappalto, in conformità a quanto previsto dal disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 118 del d.lgs. n. 163/2006.

Seguiva il diniego dell’autorizzazione da parte del Gestore a parere del quale, in seguito agli accertamenti e alle verifiche di cui all’articolo 38 del Codice previgente, “sono stati rilevati alcuni reati in capo ad alcuni componenti dell’impresa in questione la cui gravità è tale da ritenersi ostativa alla richiesta autorizzazione, provvedimento che veniva prontamente impugnato innanzi al Tar direttamente dal subappaltatore.

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La responsabilità precontrattuale da “contatto sociale qualificato” della P.A.

Con la sentenza Cass. civ., Sez. I, 12 luglio 2016, n. 14188, la giurisprudenza torna ad affrontare il tema dibattuto della ravvisabilità di una responsabilità contrattuale in assenza di un atto negoziale dal quale scaturiscano specifici obblighi di prestazione a carico delle parti, qualora tra le stesse sia configurabile una relazione da “contatto sociale qualificato”.

La questione, che muove dalla richiesta di risarcimento danni subiti da una società per mancata approvazione, ai sensi dell'art. 19 R.d. 18.11.1923, n. 2440 del contratto di appalto di servizi stipulato inter partes, non ha portata marginale atteso che la qualificazione della responsabilità per violazione dei canoni di correttezza e buona fede da parte della P.A. come responsabilità contrattuale incide in maniera determinante sul tema della prescrizione oltre che sull’intero regime probatorio.

Nel caso concreto, una società conveniva in giudizio il Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e la Scuola allievi Carabinieri di Roma, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti per la mancata approvazione ministeriale del contratto di appalto stipulato. Il Tribunale adito rigettava la domanda dichiarando l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2947 c.c. ritenendo applicabile alla fattispecie la normativa in tema di responsabilità aquiliana. La decisione veniva condivisa dai Giudici di appello.

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