Caro energia: le novità del decreto “Sostegni ter” e la compensazione per impianti non incentivati
Dopo il caro materiali è la volta del caro energia. Con il decreto “Sostegni ter” , il legislatore cerca di porre rimedio e contenere gli aumenti dei costi che stanno affliggendo il settore dell’edilizia pubblica, da un alto, quello dell’energia elettrica, dall’altro con meccanismi di compensazione che operano anche in relazione a impianti non incentivati.
Il riferimento è al d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, che introduce nell’ordinamento giuridico “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico“, in vigore dal 27.1.2022.
Recentemente, il tema energia è al centro di grandi dibattiti, sia a livello globale, che nazionale e regionale, come dimostrano le news pubblicate relative allo sviluppo energetico nella Regione Lazio (consultabili a questo link oppure qui).
Con il cd. decreto “Sostegni ter” il legislatore italiano interviene, specificatamente, con una serie di disposizioni di sostegno, alcune delle quali mirano trasversalmente a favorire certamente la realizzazione degli obiettivi di transizione energetica ed ecologica per gli investimenti inclusi nel PNRR.
Osservando, ad esempio, gli interventi del decreto Sostegni ter di cui al Titolo III “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica“, art. 14 e ss., il legislatore ha previsto specifiche misure di incentivi quali:
- la riduzione delle aliquote per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW. Viene demandato all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) di annullare, con decorrenza 1.1.2022, per il primo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16.5 kW. Tale riduzione è possibile grazie all’utilizzo “di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2” (a questo link un approfondimento sul sistema di meccanismo della aste);
- l’erogazione di un contributo straordinario (sotto forma di credito di imposta) in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica – ance dette energivore – che hanno subito un incremento del costo energetico superiore al 30% rispetto all’anno 2019;
- meccanismo di compensazione per chi produce elettricità da impianti a fonti rinnovabili, incentivati e non;
- ridefinizione dell’attività svolta dalla Commissione tecnica PNRR – PNIEC, ex art. 8, d.lgs. 152/2006 e s.m.i. (Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS), al fine di accelerare ulteriormente i processi autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ed incrementare il livello di autosufficienza energetica del Paese.
Con particolare riferimento al meccanismo di compensazione, si tratta di una misura “a tempo” che opera dal 1.2.2022 al 31.12.2022.
Riguarda (i) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, (ii) impianti fotovoltaici, idroelettrici, geotermoelettrici ed eolici, di potenza superiore a 20 kW, non incentivati ossia che non accedono a meccanismi di incentivazione.
Si prevede un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia.
Il GSE calcola la differenza tra due valori a) media dei prezzi zonali registrati dalla data di entrata in esercizio dell’impianto fino al 31.12.2020 e b) prezzo zonale orario di mercato.
Se la differenza tra questi due valori sia positiva, il GSE eroga il relativo importo al produttore. Se invece è negativo, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore l’importo corrispondente.
All’indomani della pubblicazione in gazzetta del Sostegni ter, gli operatori del settore impianti non incentivati hanno manifestato in relazione al provvedimento il loro disappunto.
Sebbene la finalità sia condivisibile (far fronte all’aumento dei costi energia nel tentativo di contenerlo), non si comprende, da un lato, la ratio del “pretendere” un contributo ai soli operatori titolari di impianti da fonti rinnovabili, dall’altro, il motivo per cui viene richiesto il predetto contributo anche agli impianti non incentivati; la “punizione” assume maggior rilievo se si consideri che il soggetto punito sembrerebbe coincidere con tutti gli operatori che dovrebbero realizzare quegli obiettivi di transizione energetica previsti dal PNRR, con ogni conseguenza in tema di investimenti nel nostro Paese.
Mai come oggi, la conversione in legge del provvedimento potrebbe riservare sorprese.