La moratoria all’installazione di nuovi impianti di energia da fonti rinnovabili: ancora sul caso della Regione Lazio.

La disciplina regionale ambientale del Lazio continua a far discutere.

In precedenza è stata esaminata, nel suo complesso, la disciplina emanata da ultimo dalla Regione Lazio per lo sviluppo di energia da fonti rinnovabili, evidenziando in particolar modo le numerose perplessità generate da una normativa sospettata di violare le rigide disposizioni costituzionali inerenti la materia del riparto di competenze fra Stato e regioni, come esposto nel testo della news consultabile a questo link.

Le perplessità appaiono ancora più evidenti ove si consideri la moratoria introdotta dalla Regione Lazio per l’installazione di nuovi impianti eolici e fotovoltaici di grandi dimensioni.

Si tratta della previsione contenuta nel corpus normativo delle “Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili” di cui alla L.R. 16 dicembre 2011, n. 16, art. 3.1, comma 5quater, inserito dall’articolo 75, comma 1, lettera b), numero 5), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 e poi sostituito dall’articolo 6, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20.

Esaminiamo alcuni punti essenziali della disciplina vigente, nel tentativo di individuare il fondamento che ha portato il legislatore regionale ad introdurre una vera e propria limitazione allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.

Il contenuto

L’art. 3,1, co. 5quater, L.R. 16/2011 e s.m.i. prevede che le autorizzazioni non ancora rilasciate alla data di entrata in vigore della disposizione (1 gennaio 2022, come disposto dall’art. 14 della Legge di stabilità regionale 2022), relative all’installazione di  impianti di produzione di energia eolica e di fotovoltaico posizionati a terra e di grandi dimensioni, sono rilasciate  condizionatamente al rispetto dei vincoli derivanti dall’individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione degli impianti da fonti rinnovabili. Fino a tale individuazione da parte dei comuni interessati e, comunque, per un termine non superiore a otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, sono sospese le installazioni degli impianti autorizzati.

Dalla lettura della previsione, dovuta anche ad un’esposizione poco chiara, si evince che il legislatore ha inteso introdurre una limitazione temporale (non superiore a mesi 8) al rilascio di autorizzazioni (ed installazioni) di impianti di produzione di energia eolica e fotovoltaica posizionati a terra aventi grandi dimensioni.

La disposizione, oltre a circoscrivere gli aspetti oggettivi e le caratteristiche proprie degli impianti a cui trova applicazione la normativa di dettaglio, individua un criterio localizzativo – applicativo, ovvero è riferito a quegli impianti da collocarsi “… nelle zone per le quali il relativo impatto sul sistema di paesaggio è indicato come non compatibile (NC) dalla tabella “Classificazione degli impianti di produzione di energia in relazione all’impatto sul paesaggio” delle “Linee guida per la valutazione degli interventi relativi allo sfruttamento di fonti energia rinnovabile” approvate con deliberazione del Consiglio regionale 21 aprile 2021, n. 5 “Piano Territoriale Paesistico regionale (PTPR) …”,

Ciò che rileva è che fino all’individuazione da parte dei comuni interessati delle aree e dei siti non idonei le installazioni degli impianti autorizzati sono sospese.

In proposito, parrebbe lecito chiedersi le ragioni della distinzione operata dal legislatore nella formulazione della disposizione, laddove sembri far coincidere i casi delle autorizzazioni, con quelle delle installazioni che invece godono di autorizzazioni già rilasciate.

La ratio

L’interpretazione della norma giuridica consente validamente di individuare la volontà perseguita dal legislatore regionale: tale finalità, in un’ottica di tutela ambientale, nel caso in questione, è espressa in modo chiaro dal medesimo Ente, il quale dichiara testualmente quanto segue “… Al fine di garantire la tutela del paesaggio, mitigare il consumo del suolo agricolo e realizzare un maggior bilanciamento nella diffusione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili nel territorio regionale …“.

La finalità della moratoria, dunque, poggia su tre pilastri:

  • il primo, la tutela del paesaggio (sul punto, si veda quanto osservato nella precedente news consultabile a questo link);
  • il secondo, quello di mitigare il consumo del suolo agricolo, aspetto certamente non secondario atteso che il suolo agricolo riceve una tutela specifica al successivo comma della disposizione: “… Le sospensioni di cui al comma 5quater non si applicano alle autorizzazioni di impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative innovative in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale …“;
  • il terzo ed ultimo il (concetto non meglio noto ed eccessivamente astratto) bilanciamento nella diffusione degli impianti nel territorio.

I dubbi interpretativi e le prospettive future

Sono numerose le critiche che, all’indomani della proposta di legge, hanno spinto diversi soggetti a tentare di instaurare un dialogo con l’Ente regionale affinché rivedesse, in un’ottica di sviluppo economico ed energetico, le restrizioni: tra tante, ad esempio, occorre citare quella dell’Associazione di categoria che raggruppa la maggior parte delle imprese elettriche italiane (a questo link è consultabile il testo integrale della lettera) che già prima dell’approvazione definitiva della legge ha avviato, senza alcun successo, un dialogo per una modifica della proposta di legge.

A ragion dell’associazione “… il provvedimento, nel caso in cui fosse effettivamente approvato, sarebbe in contrasto con gli obiettivi nazionali ed europei di sviluppo delle fonti rinnovabili e presenterebbe elementi di pregiudizio analoghi a quelli già evidenziati da numerose sentenze, tali da costituire oggetto di segnalazione dell’Associazione al Governo nazionale …“.

Certamente, la disposizione regionale potrà subire gli effetti che deriveranno dalla decisione che sarà adottata dalla Suprema Corte, investita della questione di legittimità costituzionale da parte del Governo, anche alla luce dei contenuti del Piano per la ripresa e la resilienza che, sulla tematica energetica, si sofferma significativamente, sia in termini di riforme, che di investimenti, i quali dovranno soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali” (vedasi, in particolare, la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze del 30.12.2021 recante “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)“, la quale costituisce certamente la guida per l’attuazione delle iniziative ecosostenibili alla stregua del principio del “Do No Significant Harm” (DNSH).