La rilevanza delle riprese fotografiche per la sanzione degli abusi edilizi

Riprese fotografiche Ortofoto

Ai sensi dell’art. 27 del Testo Unico dell’Edilizia, tra le prerogative che spettano alle Amministrazioni comunali vi è quella di esercitare “la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi”.

È naturale, soprattutto nei Comuni con ampia estensione territoriale, che tale controllo non possa essere costante, e che anzi ci si accorga di un determinato abuso a distanza di tempo; in questi casi, di fondamentale importanza è l’impianto probatorio che l’Amministrazione utilizza per dimostrare, innanzitutto, il momento in cui l’abuso è stato concretamente realizzato.

La sentenza in esame si concentra, in particolare, sull’utilizzo delle riprese fotografiche.

I. La fattispecie concreta

Il caso sottoposto all’attenzione del TAR di Reggio Calabria (sentenza n. 501 del 12.6.2023) concerne l’impugnativa di un’ordinanza di demolizione adottata in relazione ad una “baracca in lamiera” la cui estensione e volumetria erano tali da necessitare di un apposito titolo edilizio, costituendo una nuova costruzione ex art. 3, comma 1, lett. e), DPR 380/2001.

Tra le numerose contestazioni sollevate dai ricorrenti, quella che qui maggiormente rileva riguarda l’esatta collocazione temporale dell’abuso, poiché questi sostengono che esso risalga “almeno al 1990, epoca nella quale la Sig.ra ha intrapreso l’attività agricola”, con la conseguenza che questo manufatto poteva essere sanato ai sensi della L. 326/2003 (cd. “terzo condono”).

Per contro, il Comune aveva dimostrato, allegando apposita documentazione, che l’abuso era stato realizzato sicuramente dopo il 2008.

Ma in cosa consiste tale “apposita documentazione”?

II. La documentazione probatoria utile

Nel caso di specie l’Amministrazione comunale ha allegato all’ordinanza di demolizione due ortofoto, redatte dagli appositi uffici regionali, risalenti al 2008 ed al 2017: prendendo in prestito le parole della stessa Regione Calabria,“Le ortofoto digitali a colori consentono una rappresentazione diretta del territorio, permettendo all’utente un approccio immediato ai particolari del terreno tramite la loro visualizzazione realistica e vicina all’esperienza quotidiana. Per la loro completezza descrittiva della superficie del terreno possono venire utilizzate come basi di riferimento cartografico per il controllo e l’aggiornamento di strati informativi vettoriali quali: reticolo stradale, edificato, boschi, linea di costa etc.”; ciò significa che attraverso particolari strumenti di rilievo, è riconosciuta alle Amministrazioni (solitamente, quelle regionali) la possibilità di campire l’intero territorio e, a distanza di anni, verificarne le modifiche.

Ebbene, mentre nell’ortofoto del 2008 il manufatto non risultava esistente, nel 2017 “improvvisamente” questo appare nelle riprese fotografiche; così facendo, l’Amministrazione comunale ha potuto dimostrare che l’immobile è stato, con elevato margine di certezza, edificato almeno dopo il 2008, e comunque prima del 2017.

III. La giurisprudenza rilevante

A conferma della bontà dell’istruttoria condotta dal Comune resistente, il TAR ha richiamato principi comuni nella giurisprudenza, ricordando che:

In materia di abusivismo edilizio, il margine d’incertezza relativo all’interpretazione delle riprese fotografiche dell’area di riferimento, ostativo alla ricostruzione della situazione originaria dei luoghi, anteriore all’abuso in contestazione, preclude l’adozione di provvedimenti autoritativi, impositivi di un obbligo di ripristino, in assenza di un previo approfondimento istruttorio in sede procedimentale” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 17 marzo 2021, n. 2300), è anche vero che compete al privato richiedente il provvedimento favorevole portare una sufficiente ed idonea prova contraria (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5787/2017)”(v. C.G.A. 30 gennaio n. 2023 n. 109).

In buona sostanza, pur riconoscendo l’astratta “fallibilità” delle riprese fotografiche di una determinata area, il Giudice Amministrazione ha da sempre riconosciuto come particolarmente affidabili tali documenti, tanto da “ribaltare” sul privato l’onere di prova contraria, ossia riconoscendogli la possibilità di contestare la veridicità di un’ortofoto, purché ciò avvenga con prove tali da elidere ogni margine di incertezza.

In tal senso, peraltro, merita di essere richiamata la nutrita giurisprudenza che va affermandosi nel corso degli ultimi anni la quale, mettendosi “al passo coi tempi”, va riconoscendo sempre una maggior valenza probatoria agli strumenti informatici offerti da Google, ossia Maps e Earth (ne abbiamo parlato anche qui).

Ed infatti, è stata riconosciuta loro l’efficacia di “prova relativa”, che insieme ad altri elementi è idonea a supportare la veridicità di un dato elemento fatturale:

non può attribuirsi efficacia probante, nel caso di specie, alle immagini elaborate dal programma Google Earth, le quali sono astrattamente annoverabili comunque tra le prove documentali (idonee in quanto tali a ricomprendere tutte le rappresentazioni grafiche o fotografiche dei fatti oggetto di prova). (TAR Napoli, sez. II, 28.10.2021, n. 6758)

 

Le immagini tratte da Google Earth e dal Geoportale Nazionale del Ministero dell’Ambiente, dunque, non sono state utilizzate come fonti di prova esclusiva ma costituiscono un supporto ad acquisizioni ottenute dall’esame della restante documentazione. (Consiglio di Stato, sez. VI, 10.3.2023, n. 2564)

IV. Conclusioni

Il TAR di Reggio Calabria ha concluso per il rigetto del ricorso, ritenendo corretta l’istruttoria condotta dall’Amministrazione comunale, anche alla luce della mancata allegazione, da parte dei ricorrenti, di documentazione idonea a dimostrare la solo lumeggiata contraddittorietà: le aerofotografie in qualsiasi modo acquisite sono elementi idonei a dimostrare la risalenza di un abuso ad un dato periodo storico.

Attenzione, dunque: “the big brother is watching you” (anche dall’alto)!