La decorrenza del termine per il collaudo e la riserva sulla richiesta di interessi moratori per il ritardo nel pagamento.

La decorrenza del termine per il collaudo nelle opere pubbliche e la riserva sulla richiesta di interessi moratori per il ritardo nel pagamento.

La decorrenza del termine per il collaudo e la riserva sulla richiesta di interessi moratori per il ritardo nel pagamento.Con una recente sentenza, il Tribunale di Roma torna sul tema della decorrenza del termine per l'emissione del certificato di collaudo nelle opere pubbliche e sulla necessità o meno che la richiesta di interessi moratori per il ritardo nel pagamento degli acconti costituisca oggetto di riserva.

Nell'ambito dell'esecuzione di un contratto di appalto avente ad oggetto l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di opere civili e impiantistiche per la realizzazione di lavori di adeguamento di strade oltre a manutenzione triennale dei soli impianti tecnologici (appalto integrato), l'esecutore sostiene di aver subito danni che lo hanno portato a sottoscrivere con riserva il conto finale.

Oggetto dell'appalto da considerarsi unitariamente e termini per l'esecuzione da computarsi non in modo frazionato

L'importo dei lavori è stato determinato a corpo e a misura considerando in modo unitario la realizzazione delle opere e la manutenzione triennale degli impianti, quest'ultima stimata nel contesto dei lavori da eseguirsi.

In rerlazione ai termini di esecuzione dei lavori, il Capitolato speciale di appalto prevedeva che: "Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stabilito in giorni (...) di cui giorni 30 naturali e consecutivi per l'approvazione del progetto esecutivo da parte del committente, decorrenti dalla data di consegna da parte dell'appaltatore di tutti gli elaborati progettuali contrattualmente previsti per il completamento del progetto, giorni 450 naturali e consecutivi, per l'esecuzione dei lavori, decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori, (...) giorni 1.095, naturali e consecutivi per la manutenzione e gestione dei soli impianti tecnologici, decorrenti dalla data di ultimazione degli impianti stessi".

L'impresa ha chiesto, in primo luogo, che fosse accertato che il collaudo dei lavori da parte della stazione appaltante non fosse intervenuto nei termini previsti in contratto e ha proposto domanda di condanna della convenuta al risarcimento dei danni derivatile in conseguenza di tale inadempimento.

In particolare, a fronte dell'ultimazione dei lavori del 30.6.2012 il collaudo avrebbe dovuto essere compiuto entro i sei mesi successivi - il 28.12.2012 - invece lo stesso era stato compiuto, a seguito della redazione del conto finale soltanto nel settembre 2017 (circa 5 anni dopo il termine).

L'Amministrazione ha eccepito, da un lato, l'inammissibilità della domanda sul presupposto che l'impresa fosse decaduta dal diritto di proporre la stessa non avendo formulato tempestiva riserva, in relazione ai danni che avrebbe subito in conseguenza del ritardo determinatosi nel collaudo, denunciando formalmente il ritardo e quantificando il relativo pregiudizio soltanto all'atto della sottoscrizione del conto finale, nel 2017: in quella sede, infatti, l'impresa aveva formulato la riserva - quantificandola - avente ad oggetto i maggiori oneri e danni sino ad allora subiti "in conseguenza del grave e ingiustificato ritardo nella emissione del certificato di collaudo finale"; dall'altro, l'infondatezza nel merito della domanda, poiché l'ultimazione definitiva dei lavori oggetto dell'appalto era avvenuta in data 18.10.2015, all'esito della terza annualità di manutenzione, cosicché il termine per l'esecuzione del collaudo avrebbe dovuto essere computato a decorrere da tale data.

Ad avviso del Giudice, l'impresa avrebbe distinto, nell'ambito del rapporto contrattuale di appalto, la fase di esecuzione dei lavori, conclusasi in data 30.6.2012 dalla successiva fase di manutenzione degli impianti tecnologici, ritenendo, su tale presupposto, che la committente fosse tenuta a dare corso alle operazioni di collaudo non già alla scadenza della terza annualità di manutenzione, bensì dalla data di ultimazione delle realizzazione delle opere.

Diversamente, l'Amministrazione sostiene che l'oggetto dell'appalto dovesse considerarsi unitariamente e che i termini per l'esecuzione di esso fossero quindi da computarsi non in modo frazionato, cosicché alcun obbligo dovesse ritenersi insorto in capo ad essa prima della ultimazione anche della fase di manutenzione degli impianti tecnologici.

Il Giudice concorda con la tesi dell'Amministrazione perché:

- coerente con l'interpretazione letterale delle norme di cui al Capitolato speciale di appalto, che individua in termini unitari "il tempo utile per l'ultimazione dei lavori", comprendendo in esso anche quello di esecuzione della manutenzione degli impianti tecnologici;

- era prevista nel Capitolato speciale di appalto la contabilizzazione unitaria dei corrispettivi dovuti all'appaltatrice, secondo stati di avanzamento lavori per tutta la durata del rapporto: in tal prospettiva, dopo la certificazione delle ultimazione delle opere nel 2012, la committente ha emesso altri tre SAL il che comprova la circostanza che le varie fasi di svolgimento della manutenzione degli impianti tecnologici fossero intese come stati di avanzamento dei lavori, i quali, pertanto, erano ancora in corso di svolgimento, in quanto unitariamente considerati;

- dal Capitolato speciale di appalto, si desume come si ritenesse necessario, ai fini del collaudo definitivo delle opere, segnatamente degli impianti tecnologici, la cui realizzazione costituiva parte rilevante dei lavori oggetto di appalto, il decorso di un periodo di esercizio di esse.

Taler interpretazione trova riscontro nel certificato del 2012 nel quale si legge "si certifica che i lavori in epigrafe, ad esclusione della manutenzione e gestione dei soli impianti tecnologici installati nell'ambito del medesimo appalto, sono stati ultimati in data (...) 2012": si evince, infatti, dal medesimo che la certificazione desse conto dell'intervenuta esecuzione parziale da parte dell'impresa dei lavori oggetto di appalto.

E poiché, a seguito dell'emissione del "Certificato di ultimazione dei lavori" del 2012 erano registrati in contabilità ulteriori "stati di avanzamento lavori", l'impresa avrebbe avuto l'onere di avanzare riserva ossia avrebbe dovuto eccepire in quella sede che i lavori fossero stati invero già ultimati, cosicché non avesse alcuna ragion d'essere la registrazione in contabilità di ulteriori stati di avanzamento di essi, mentre non ha mai rilevato nulla sul punto, omettendo così di vantare tempestivamente qualsivoglia pretesa in ordine al pregiudizio che sostiene di avere subito nel tempo.

Tale riserva, a pena di decadenza, avrebbe potuto (e dovuto) essere apposta da parte della appaltatrice sul registro di contabilità in occasione dell'annotazione in esso, nelle date degli stati di avanzamento dei lavori in forza dei quali sono stati poi emessi i certificati di pagamento nei confronti dell'impresa.

In tale prospettiva, ad avviso del Giudice, la domanda proposta dall'impresa volta ad ottenere il risarcimento del danno che le sarebbe derivato in conseguenza del mancato esperimento delle operazioni di collaudo nei termini contrattuali, deve ritenersi inammissibile, non essendo stata formulata tempestiva riserva in relazione alle circostanze poste a fondamento di essa dalla parte che l'ha proposta.

La richiesta di interessi moratori per il ritardo nel pagamento non costituisce oggetto di riserva

L'impresa ha chiarito che la pretesa di pagamento degli interessi moratori fosse relativa al ritardo maturato dalla committente nel pagamento nei suoi confronti dei corrispettivi liquidati a seguito dei primi dodici SAL e ha altresì allegato in modo dettagliato i ritardi maturati in relazione a ciascuno di essi sia nella emissione della certificazione di pagamento che nell'erogazione delle somme.

L'Amministrazione ha eccepito l'inammissibilità della domanda rilevando che, avendo le parti sottoscritto accordo bonario relativamente alle riserve formulate dall'appaltatrice in relazione ai primi nove SAL, l'impresa avrebbe in quella sede espressamente rinunciato alla "instaurazione di qualunque vertenza giudiziale per la definizione del contenzioso relativo alle riserve dalla n. 1 alla n. 11", cosicché dovesse ritenersi preclusa alla parte la proposizione della domanda di pagamento degli interessi moratori maturati.

Ad avviso del Giudice, la domanda dell'ìimpresa va accolta in quanto:

- non può ritenersi che con la sottoscrizione dell'accordo bonario e l'assunzione in quella sede dell'impegno di rinunciare all'instaurazione di qualunque vertenza giudiziale per la definizione del contenzioso relativo alle riserve fino ad allora sollevate, l'impresa possa aver rinunciato alla proposizione di qualunque ulteriore domanda nei confronti della committente;

- in quella sede le parti hanno inteso definire la controversia tra loro insorta limitatamente alle questioni oggetto delle riserve ivi richiamate tra le quali non v'era quella del ritardo maturato dalla debitrice nell'esecuzione dei pagamenti delle rate di corrispettivo dovute;

- la questione del ritardo e quindi della debenza degli interessi moratori non avrebbe dovuto neppure essere oggetto di riserva, e ciò in quanto – secondo consolidato orientamento giurisprudenziale - il sistema delle riserve è previsto per le pretese ricollegabili all'esecuzione dell'opera e che comportino anche un aumento della somma dovuta all'appaltatore in corrispettivo dell'esecuzione dell'opera stessa e non anche per le richieste dell'appaltatore di interessi moratori con riferimento al ritardo nel pagamento delle rate da parte della committente.

(Trib. Roma, Sez. XVII, 16/4/2020, n. 6221)


Annullamento dell’aggiudicazione di appalto a contratto stipulato risarcimento del danno

Annullamento dell’aggiudicazione di appalto a contratto stipulato: risarcimento del danno?

Annullamento dell’aggiudicazione di appalto a contratto stipulato risarcimento del dannoSi torna a parlare delle sorti del contratto di appalto pubblico stipulato a valle di una procedura di gara successivamente annullata (annullamento aggiudicazione definitiva) e dell’eventuale risarcimento del danno. A seguito di regolare procedura di gara per l’affidamento di lavori da aggiudicare al prezzo più basso, la stazione appaltante, individuato il candidato che ha proposto un ribasso più vicino alla individuata soglia di anomalia, ha provveduto all’aggiudicazione definitiva stipulando con lo stesso il contratto di appalto.

Tuttavia, prima dell’inizio dei lavori, l’amministrazione, ravvisando l’esistenza di un errore materiale nella individuazione della soglia di anomalia, ha annullato in autotutela l’aggiudicazione definitiva, rimanendone travolto conseguentemente anche il contratto stipulato.

In particolare la stazione appaltante ha rilevato che un candidato aveva offerto un ribasso effettivo del 27,527% anziché 25,527%, come erroneamente letto in seduta pubblica. Ciò ha comportato l'adozione, in autotutela, dell'annullamento dell'aggiudicazione e la rideterminazione della soglia di anomalia per cui la gara veniva assegnata ad un'altra concorrente.

Insorge il precedente aggiudicatario innanzi al TAR contestando l'annullamento dell'aggiudicazione definitiva e del contratto stipulato in favore dello stesso lamentando la violazione del principio di invarianza in relazione alla nuova determinazione assunta dalla stazione appaltante in merito al ricalcolo della soglia di anomalia e chiedendo il risarcimento del danno.

Il Collegio, nel rigettare il ricorso afferma quanto segue.

È legittimo, anche per giurisprudenza amministrativa di appello costante sul punto, l'annullamento a mente dell'art. 21 nonies della L. 241/1990 dell’aggiudicazione anche in presenza della stipulazione del conseguente contratto che, pertanto, risulterà travolto dalla mancanza del necessario atto presupposto, l’aggiudicazione.

Quanto al principio di invarianza, questo è contenuto nell'art. 95, comma 15, d.lgs. 50/2016 che testualmente recita: "Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, ne' per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte".

Ritiene il Collegio che tale previsione debba essere interpretata nel senso che la non modificabilità della soglia di anomalia riguarda e fa riferimento a evenienze afferenti sempre a nuove valutazioni discrezionali della stazione appaltante, anche se cassate dal giudice amministrativo. Nel caso di specie,  la vicenda oggetto di scrutinio attiene ad un mero errore materiale commesso dalla stazione appaltante in sede di lettura di una delle offerte.

Tale evenienza risulta, pertanto, estranea al principio di invarianza espresso dalla norma citata, ma deve ricondursi alla puntuale determinazione del dato fattuale espresso nelle singole offerte.

Infatti, se dovesse prevalere una diversa interpretazione, ogni errore di calcolo dovrebbe comportare la immodificabilità dell'avvenuta aggiudicazione e questo anche nelle ipotesi di una interessata e sinanche dolosa individuazione della soglia di anomalia contraria al dato reale.

In relazione alla richiesta di risarcimento del danno, il TAR osserva che l’azione, seppure legittima della PA, non esclude la possibilità di ottenere il risarcimento del danno patito, collegato alla responsabilità precontrattuale dell'amministrazione, atteso il comportamento, all'evidenza, negligente della stessa che, per mancanza della dovuta diligenza, ha, non solo individuato e assegnato la gara a un candidato che non aveva avanzato il maggior ribasso nei termini normativamente indicati, ma ha anche provveduto alla stipulazione del contratto, rilevatosi poi, in conseguenza dell'azione di autotutela, nullo.

L'art. 1337 c.c. (“Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede”), invero, ha valore di clausola generale e impone alle parti di assumere un comportamento improntato alla buona fede e alla correttezza professionale, per cui ogni colposa deroga agli indicati canoni comporta l'obbligo di risarcimento alla vittima dell'altrui comportamento scorretto.

Per prevalente indirizzo giurisprudenziale la conseguente azione di responsabilità è disciplinata dall'art. 2043 c.c..

L’evenienza risarcitoria attiene alla peculiare lesione che riguarda il pregiudizio che il comportamento della PA ha prodotto, ossia il nocumento che viene definito l'interesse negativo a non essere coinvolto in trattative ovvero in impegni negoziali rivelatesi poi, ab origine, non adeguati.

Nella presente vicenda, risulta per tabulas, proprio dal comportamento della stazione appaltante, l'esistenza dei presupposti per l'azione di risarcimento: elemento oggettivo, elemento soggettivo, nesso di causalità, ingiustizia del danno, atteso che la granitica giurisprudenza del giudice amministrativo ritiene, in merito, che la struttura dell'illecito extracontrattuale della Pubblica Amministrazione non diverga dal modello generale delineato dall'articolo 2043 c.c.. per cui è necessario provvedere alla sola quantificazione del danno nei termini sopra esposti.

Spettano alla ricorrente, a titolo di risarcimento, tutte le spese dalla stessa sostenute e documentate, connesse e conseguenti alla gara per cui è causa, a far data dalla aggiudicazione definitiva, poi annullata, sino all'annullamento dell'atto presupposto e del conseguente contratto stipulato, con esclusione quindi del mancato guadagno e del danno curriculare.

(TAR Lazio Roma, Sez. I bis, 4/2/2020, n. 1461)


referenza bancaria e soccorso istruttorio ammissibile

Referenza bancaria e soccorso istruttorio: tutto chiaro?

referenza bancaria e soccorso istruttorio ammissibileUna società sostiene in giudizio che un concorrente avrebbe dovuto essere escluso dalla gara di appalto:

-per insufficienza della richiesta referenza bancaria, che erroneamente il Seggio avrebbe consentito di rettificare, eludendo i limiti del soccorso istruttorio;

- perché la referenza avrebbe dovuto essere rivolta al Consorzio concorrente e non a solo una delle consorziate.

Referenza bancaria e soccorso istruttorio

Quanto al primo profilo, il Bando richiedeva ai fini della dimostrazione della capacità economica e finanziaria la dichiarazione di un istituto bancario o intermediario autorizzato “da cui risulti la disponibilità a concedere una linea di credito dedicata allo specifico appalto per l'intera durata dello stesso e per un ammontare pari o superiore a quanto di seguito indicato…”. Il concorrente Consorzio produceva, tra l’altro, una referenza rilasciata in favore della società consorziata indicata per l’esecuzione dei lavori attestante la “disponibilità” del medesimo istituto “a valutare la concessione di una linea di credito…” nel senso e nei limiti richiesti dal bando.

Il soccorso istruttorio veniva disposto al fine di “chiarire che la dichiarazione già resa deve intendersi nel senso che l’istituto è disponibile a concedere la linea di credito richiesta”; conformemente a ciò, veniva redatta e presentata la seconda nota di referenza, nella quale si riportava la medesima dizione appena indicata e cioè che l’istituto attestava che “facendo seguito alla nota già inviata, Vi comunichiamo la nostra disponibilità a concedere linee di credito” nel senso richiesto.

L’esame testuale delle due note di referenza evidenzia che la seconda – che faceva seguito alla prima  – era chiaramente nel senso di integrarne gli effetti come richiesto dalla SA; e che tale integrazione aveva la finalità di rendere più esplicito un impegno già espresso sin dall’origine. Ne deriva che correttamente il Seggio ha ammesso il documento così come integrato.

Referenza bancaria in favore di una sola delle consorziate

Quanto all’ulteriore profilo secondo il quale la referenza avrebbe dovuto essere rivolta al Consorzio concorrente e non a solo una delle consorziate, si rileva che il Seggio ha correttamente inteso ammettere la nota in questione, essendo previsto nel bando che, in caso di consorzio stabile, trovano applicazione – ai fini del possesso dei requisiti – le previsioni di cui all’art. 47 del d.lgs. 50/2016 (ad eccezione dei requisiti meglio ivi indicati che devono essere posseduti sia dal consorzio che da ciascuna delle consorziate), a mente del quale (nel testo ratione temporis applicabile), i Consorzi possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione in proprio, che quelli posseduti dalle singole consorziate designate per l’esecuzione delle prestazioni (come nel caso di specie, essendo la società ndicata quale esecutrice dei lavori di gara).

Ad avviso del Collegio:

L'analisi delle referenze bancarie richieste ai fini della partecipazione alla procedura di gara è volta a comprovare il possesso della solidità economica e finanziaria dell’operatore e per tale ragione, anche se conseguite a seguito di soccorso istruttorio, esse sono ammissibili nella misura in cui attestino l’esistenza di un rapporto instaurato con l’istituto bancario in un periodo antecedente la partecipazione alla gara. Tenuto conto della funzione che le suddette tipologie di documentazione assolvono, si ammette pacificamente che le carenze in ordine alle referenze bancarie sono suscettibili di soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante, che ha anche la possibilità di richiedere la loro integrazione mediante altra documentazione.

(TAR Lazio Roma, Sez. II ter, 10/2/2020, n. 1788)


Professionisti per l’Italia – Maratona online per la protezione civile

Trasmettiamo la maratona online cui partecipa anche Legal Team per la raccolta fondi per la protezione civile a sostegno delle misure di contrasto al Covid-19.

Sedici professionisti, sedici interventi diversi: un modo di metterci la faccia per aiutare il nostro Paese.

Ecco la line-up:

15.00 Presentazione generale
15.10 Alessandra Penna – ingegnere
IL CAMBIAMENTO SIAMO NOI: IL MARKETING DI NOI STESSI
15.20 Andrea Di Leo – avvocato
L’ESSENZIALE è INVISIBILE AGLI OCCHI
15.30 Andrea Pantaleo – urbanista
LA RICONFIGURAZIONE DELLE CITTÀ POST COVID
15.40 Braian Ietto – ingegnere
ELOGIO AL CAMBIAMENTO
15.50 Carlo Pagliai – ingegnere urbanista
PAURA DEL CAMBIAMENTO
16.00 Qualche minuto: Braian Ietto alla regia
16.10 Fabio Squassoni – avvocato
RESISTERE FINO ALLA FINE
16.20 Gabriele Tontini – architetto
DIGITALIZZAZIONE DEGLI STUDI PROFESSIONALI: UNA VISIONE STRATEGICA
16.30 Gianluca Oreto – ingegnere
#UNPENSIEROPOSITIVO: DAL CAMBIAMENTO ALL’ADATTAMENTO
16.40 Laura Milazzo – ingegnere
IL CAMBIAMENTO IN UNA TAZZINA DI CAFFE’
16.50 Leonardo Bandini – ingegnere
CAMBIAMENTO: STRUMENTI DI ANALISI COMPUTAZIONALI E METODI
17.00 Qualche minuto: Carlo Pagliai alla regia
17.10 Lorenzo Pandolfi – urbanista
CAMBIARE – KAMBEIN: TRE VARIAZIONI
17.20 Marco Mancino – urbanista
2020 + COVID19: DAL CIGNO NERO AL NUOVO PARADIGMA ANTIFRAGILE
17.30 Rosamaria Berloco – avvocato
COSTRUIRE IL CAMBIAMENTO
17.40 Sara Frumento – ingegnere
QUEL TERREMOTO DI RAGAZZA
17.50 Simone Caffè – ingegnere
IL CAMBIAMENTO E GENOVA
18.00 Daniele Borgogni
L’EVOLUZIONE DEGLI STRUMENTI DELL’INGEGNERE: DAL REGOLO CALCOLATORE AL BIM
18.10 Saluti

Puoi donare:

  1. facendo un bonifico sul conto della Protezione civile alle seguenti coordinate:
    • Banca Intesa San Paolo Spa
    • Filiale di Via del Corso, 226, Roma
    • Intestato a Pres. Cons. Min. Dip. Prot. Civ.
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LA DIRETTA COMINCERA’ PRESTO


il pagamento anticipato del sal nella normativa emergenziale Covid-19 modifica del contratto rate in acconto

Il pagamento anticipato dello stato avanzamento lavori (SAL) nella normativa emergenziale Covid-19: modifica del contratto?

il pagamento anticipato del sal nella normativa emergenziale Covid-19 modifica del contratto rate in accontoLa "sospensione" dell'esecuzione degli appalti pubblici,  ad opera della normativa emergenziale Covid-19, da ultimo DPCM del 22.3.2020, pone interrogativi tra gli operatori economici in relazione al pagamento anticipato dello stato di avanzamento lavori (SAL). Il riferimento è allo stato di avanzamento lavori (SAL) che non ha, alla data di sospensione "legittima" disposta dal committente, maturato il valore indicato nel capitolato di appalto che da diritto al pagamento della rata in acconto.

Quadro normativo

Andiamo per ordine.

A norma dell'art. 113 bis, comma 1, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016): "I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi".

Ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. d), d.M. 49/2018, lo stato di avanzamento dei lavori (SAL) “ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto”.

Esempio clausola capitolato

Un esempio di clausola sul pagamento delle rate in acconto, contenuta nel capitolato speciale di appalto, è la seguente: "L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di € 150.000,00".

In tal caso quindi, al raggiungimento di lavori per l'importo di € 150.000,00 sarà rilasciato il SAL che darebbe diritto al pagamento della rata di acconto ai sensi dell'art. 113 bis del Codice dei contratti pubblici.

La sospensione e il pagamento del SAL anticipato: la modifica del contratto

Poniamo il caso che alla data di sospensione causa Covid-19, l'appaltatore abbia maturato un credito di € 100.000,00; stando alle previsioni contrattuali, non è stato raggiunto l'ammontare che darebbe diritto al pagamento in acconto in favore dell'appaltatore.

In altri termini, nello stato dell’attuale sospensione, l'appaltatore non potrà percepire le somme relative alle attività svolte perchè impossibilitato a raggiungere lo stato di avanzamento lavori (SAL) che avrebbe “sbloccato” i pagamenti in acconto.

La situazione descritta crea un evidente disagio per l'appaltatore che, da un lato, si trova a subire una sospensione legittima causa contenimento della pandemia - con naturale sospensione dei pagamenti laddove non sia raggiunto l'ammontare che darebbe diritto all'acconto - dall'altro, si trova a essere inadempiente nei confronti dei suoi fornitori (ma lo stesso dicasi per i dipendenti) che chiedono, legittimamente, il pagamento dei materiali forniti in relazione all'appalto in corso (e sospeso).

La questione non è di poco conto considerato che i termini e le condizioni di pagamento delle rate in acconto sono cristallizzate in previsioni contrattuali; indi occorrerebbe una modifica delle condizioni di contratto per rendere legittima la richiesta dell'appaltatore al pagamento anticipato del SAL.

Il nostro Codice dei contratti pubblici disciplina la modifica dei contratti durante il periodo di efficacia all'art. 106 e, per quel che qui interessa, all'art. 106, comma 1, lett. c) che ammette la modifica del contratto se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore (...). Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- la modifica non altera la natura generale del contratto.

Indi, stando alla previsione normativa in questione, per ottenere il pagamento anticipato del SAL andrebbe modificato - consensualmente - il contratto con un atto aggiuntivo ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del Codice (sottoscritto digitalmente, vista la situazione) ove indicare le nuove modalità di pagamento delle rate in acconto - svincolando il SAL da determinati importi.

Le novità della normativa emergenziale

I provvedimenti adottati a livello Governativo e anche a livello Regionale si stanno muovendo nella direzione di anticipare il pagamento dell’attività effettivamente svolta: il tutto, al fine di non privare le imprese della liquidità, necessaria anche alla sola sopravvivenza in questo particolare momento.

In tale contesto, come anticipato anche qui, si inserisce il secondo comma dell’art. 91 del Decreto Cura Italia, il quale, integrando l’art. 35 del Codice dei contratti pubblici, dispone che l’erogazione dell’anticipazione del prezzo (20%) è “consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8”.

Per quanto riguarda i pagamenti in acconto sui SAL, alcune Regioni sono già intervenute con specifici provvedimenti e atti di indirizzo, invitando le committenti a procedere al pagamento a favore delle imprese dei lavori svolti, indipendentemente dall’effettivo raggiungimento delle soglie economiche previste nel contratto o nel CSA.

Gli atti di indirizzo (invito) della Regioni

1. La Regione Campania, con delibera n. 144 del 17.3.2020, ha adottato, in vigenza del periodo emergenziale, un sistema di semplificazione delle procedure che consenta il pagamento di stati avanzamento lavori (SAL), di certificati di pagamento e di pagamenti, a richiesta degli aventi titolo, per gli importi maturati al momento della domanda, in deroga alle eventuali previsioni di limiti di importo contenuti nei decreti di ammissione a finanziamento e/o negli atti convenzionali, allo scopo di supportare gli operatori economici. A tal fine ha invitato le Committenti ad adottare,
compatibilmente con le disponibilità di cassa, procedure di liquidazione semplificate che consentano pagamenti fino ad un massimo dell’80% di quanto richiesto, fatte salve in ogni caso le verifiche previste per legge in materia di regolarità contributiva e di antimafia e previa presentazione di tutta la documentazione giustificativa all'uopo prevista.

2. La Regione Puglia, con direttiva del 23.3.2020, auspica l'emissione ai sensi dell'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016, di stati d'avanzamento lavori (SAL) e dei certificati di pagamento, e dei conseguenti pagamenti, a richiesta degli aventi titolo, per gli importi maturati al momento della presentazione della domanda, in deroga alle eventuali previsioni dei limiti di importo previsti dal contratto e/o capitolato di appalto.

3. La Regione Friuli Venezia Giulia, con circolare del 27.3.2020, fornisce una serie di indicazioni per il pagamento dei SAL relativi ai lavori eseguiti e propone di dar corso con urgenza alla modifica consensuale tra le parti delle previsioni contrattuali in essere in materia di Pagamenti, introducendo un paragrafo che consenta eccezionalmente il pagamento dei lavori eseguiti fino alla data di sospensione per qualsiasi importo.

Tale modifica contrattuale, sarebbe da porre in essere mediante stipula di Atto Aggiuntivo al contratto d’appalto da sottoscriversi digitalmente tra le parti,  e ricadrebbe nella fattispecie di cui all’art. 106, comma 1, lett. c), del Codice dei contratti pubblici.

4. La Regione Sicilia, con Direttiva del 13.3.2020, auspica l'emissione ai sensi dell'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016, di stati d'avanzamento lavori (SAL) e dei certificati di pagamento, e dei conseguenti pagamenti, a richiesta degli aventi titolo, per gli importi maturati al momento della domanda, in deroga alle eventuali previsioni dei limiti di importo previsti dal contratto e/o capitolato di appalto.

Le problematiche connesse alla modifica del contratto

Quanto evidenziato dalle Regioni più virtuose indicate sopra rappresenta un invito alle Committenti a far si che il pagamento del SAL venga svincolato dalle previsioni contrattuali. Tuttavia, trattandosi allo stato attuale di mere sollecitazioni, la modifica del contratto è rimessa alla volontà delle parti (nda: alla discrezionalità della Committente).

Se però che la Committente non accoglie l'invito ad agire come indicato sopra, occorre valutare i rimedi esperibili giudizialmente da parte delle imprese.

Ne abbiamo parlato in questo video clicca qui: Anticipazione del prezzo e pagamento dei SAL nel Decreto Cura Italia [Video]

 

 

 

 

 

 


affidamento diretto legittimo sotto soglia 40 mila euro

Appalti, affidamento diretto legittimo per importi nell’ambito di 40 mila euro

affidamento diretto legittimo sotto soglia 40 mila euroAppalti inferiori alla soglia di 40.000 euro, la Stazione appaltante procede con affidamento diretto senza disporre nessuna competizione tra operatori.

Una cooperativa sociale ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, della determina con cui il comune ha annullato in autotutela la precedente determina avente ad oggetto la locazione di tre chioschi siti all’interno dello stadio comunale.

Contestualmente, la ricorrente ha impugnato la determina dirigenziale avente ad oggetto l’affidamento - in via diretta - da parte dello stesso Comune alla controinteressata, per svolgere il servizio di ristoro nei chioschi, per il periodo necessario all’espletamento della gara.

Nel caso in esame, l’importo del canone concessorio si colloca al di sotto della soglia legale di 40.000 euro e pertanto, il RUP ha proceduto con l’affidamento diretto senza disporre nessuna competizione tra operatori, nelle more di una nuova procedura di gara per l’affidamento in via definitiva del servizio.

Il punto controverso sollevato dalla ricorrente ha ad oggetto l’utilizzo della procedura di affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lett. a), contestando che il procedimento non fosse giustificato da particolari esigenze di urgenza e necessità, né tantomeno adeguatamente motivato.

Nel respingere il ricorso, il giudice amministrativo ha chiarito che l’importo di 40.000,00 euro è una condizione legittimante l’assegnazione diretta che non richiede l’esigenza di motivazioni di urgenza e/o necessità.

Dal punto di vista tecnico, il RUP può utilizzare due fattispecie che si differenziano sotto il profilo quantitativo e qualitativo:

  • un procedimento specifico per importi inferiori a 40.000,00 euro allorquando vi siano esigenze di speditezza e tempestività nell’affidamento;
  • le procedure negoziate previste dall’art. 63 del Codice dei contratti, senza bando e utilizzabili (a differenza del procedimento di affidamento diretto) anche per importi sopra la soglia comunitaria, che esigono però, a pena di illegittimità, una motivazione chiara che giustifichi la deroga alle procedure ordinarie.

A tal proposito, è stato richiamato il parere reso dal Consiglio di Stato sulle Linee guida ANAC in materia di procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

Sicché, nel caso di contratti sotto soglia previsti dall’art. 36, comma 2, lett. a) si è in presenza di una ipotesi specifica di affidamento diretto diversa -e aggiuntiva- dalle ipotesi di procedura negoziata “diretta” prevista dall’art. 63 del codice che impone che l’assegnazione avvenga in modo perfettamente adesivo alle ipotesi predefinite dal legislatore (es. unico affidatario o oggettive situazioni di urgenza a pena di danno).

Per concludere, tale sentenza toglie ogni dubbio sul ricorso all’affidamento diretto, per importi inferiori a 40 mila euro, ex art. 36, comma 2 lett. a). E’ uno strumento di procedura ordinaria, che l’amministrazione comunale può usare per l’ assegnazione di micro importi, senza l’onere di una motivazione specifica e senza il requisito della necessità e dell’urgenza.

(TAR Puglia Lecce, Sez. III, 13/3/2020, n. 326)


Noleggio con conducente NCC illegittimo obbligo rientro in sede o rimessa dopo ogni servizio o tratta

Noleggio con conducente (NCC): illegittimo l'obbligo di rientro in rimessa dopo ogni servizio

Noleggio con conducente (NCC): illegittimo l'obbligo di rientro rimessa dopo ogni servizio. Chi svolge il servizio di noleggio con conducente (NCC) non può essere obbligato a rientrare in rimessa prima di cominciare ogni prestazione. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 56/2020 depositata oggi.

Si tratta di una decisione destinata a far discutere.

In particolare, il decreto semplificazioni ha modificato la legge quadro n. 21/1992 sostituendo il comma 4 dell'art. 11 con il seguente "Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse di cui all'articolo 3, comma 3, con ritorno alle stesse (...)".

La Corte, accogliendo parzialmente il ricorso della Regione Calabria contro lo Stato, ha dichiarato incostituzionale il D.L. 135/2018 (art. 10 bis, comma 1, lett. e) nella parte in cui prevede il predetto obbligo di rientro in rimessa dopo ogni servizio.

L'obbligo comporta, ad avviso della Corte, un irragionevole aggravio organizzativo e gestionale per il vettore NCC, costretto sempre a compiere “a vuoto” un viaggio di ritorno alla rimessa.

L’obbligo è in ogni caso sproporzionato rispetto all’obiettivo di assicurare che il servizio sia rivolto a un’utenza specifica e non indifferenziata, poiché la necessità di ritornare ogni volta in sede per raccogliere le richieste che lì confluiscono può essere superata - senza interferire con il servizio di taxi - grazie alla possibilità, prevista dalla stessa legge, di utilizzare gli strumenti tecnologici.

(Corte Cost., 26/3/2020, n. 56)

 

 


Emergenza COVID-19: tutte le news e i video di Legal Team

Emergenza COVID-19 news video diritto aggiornamentoIn questi caotici giorni, abbiamo cercato di fornire le nostre news con una particolare attenzione alle problematiche derivanti dall’emergenza COVID-19, che dal punto di vista legale impatta in maniera significativa su operatori economici, amministrazioni e privati.

Cerchiamo, quindi, di “fare ordine”, dividendo articoli e video per materia (aggiorneremo costantemente questo "indice"):

Appalti pubblici, concessioni e terzo settore

Il “vuoto per pieno” per il trasporto scolastico nella legge di conversione del decreto Cura Italia (7.5.2020)

La procedura di selezione dell’app “Immuni” (27.4.2020) 

LEGAL TEAM LIVE. Art. 103 del decreto Cura Italia e sospensione delle procedure di gara (24.4.2020) [Video]

https://www.youtube.com/watch?v=EHy15uocuv4

Le concessioni dei beni pubblici nell’attuale situazione di emergenza legata al Covid-19 (21.4.2020)

Art. 103 del DL cura Italia e sospensione delle procedure di gara: la posizione dell’ANAC (14.4.2020)

Art. 103 DL cura Italia: sospensione delle procedure di gara (10.4.2020)

Le call “Innova per l’Italia” per tecnologie innovative per il contrasto al Coronavirus (2.4.2020)

Art. 103 DL cura Italia: per il MIT si applica alle procedure di gara. Ecco la Circolare. (27.3.2020)

DL cura Italia e servizi sociali (24.3.2020) [Video]

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Gli appalti di servizi sociali nel decreto “Cura Italia” (23.3.2020)

Decreto cura Italia: tutte le novità in materia di appalti e contratti pubblici (19.3.2020)

Le procedure negoziate d’urgenza di Consip per le forniture destinate all’emergenza sanitaria (17.3.2020)

 

Edilizia ed urbanistica

Covid-19 e prospettive dell'urbanistica (Intervista a #Tempilegali di Le Fonti) (30.4.2020)

Le norme del cura Italia per il rilancio delle costruzioni [articolo su MonitorImmobiliare.it] (26.4.2020)

Titoli edilizi: decadenze e proroghe tra D.P.R. 380/2001 ed emergenza sanitaria [webinar gratuito - Video] (22.4.2020)

DL Cura Italia e DPCM 22 marzo 2020: edilizia privata tra art. 15 TUEd e norme emergenziali. (25.3.2020)

La proroga dei titoli edilizi (webinar con Carlo Pagliai) (18.3.2020) [Video]

La proroga dei termini dei titoli edilizi in situazioni straordinarie (16.3.2020)

Trasporti e mobilità

Rigenerazione urbana: come la nuova mobilità impatta l’urbanistica delle nostre città? (11.5.2020) [Video]

Fase due al via, la mobilità urbana nell’emergenza (3.5.2020)

La legge del Covid: come cambieranno le regole della mobilità? (23.4.2020) [Video]

Esecuzione del contratto pubblico e privato

Riserve per costi extra Covid-19 nell’ambito dei lavori pubblici (24.6.2020) [Pubblicazione]

LEGAL TEAM LIVE. Le imprese in fase di (ri)lancio - Covid-19 (27.5.2020)

https://www.youtube.com/watch?v=lWZXSAnc4ts&t=1s

APPALTI LIVE. Maggiori costi Covid-19, riserve e sguardo al nuovo regolamento unico (18.5.2020)

https://www.youtube.com/watch?v=2-vfQtRdJ_4&t=101s

L’anticipazione del prezzo fino al 30% negli appalti pubblici: tra decreto Rilancio e Cura Italia (25.5.2020)

LEGAL TEAM LIVE. Strutture ricettive nella fase 2. Protocolli e rischi - Covid-19 (12.5.2020) [Video]

https://www.youtube.com/watch?v=RCiXLoxip3s&t=61s

LEGAL TEAM LIVE GUEST. End Act of God. Il punto sui contratti nella fase 2 - Covid-19 (11.5.2020) [Video]

https://www.youtube.com/watch?v=A2gXvlieaCU&t=73s

Alberghi e Covid-19, i protocolli della fase due per ridurre il rischio contagio (9.5.2020)

Appalti pubblici, il pagamento anticipato dello stato avanzamento lavori (SAL) nella normativa emergenziale Covid-19: segnalazione ANAC  (6.5.2020)

La proroga dei termini dei lavori edili nei contratti : il nuovo comma 2 ter dell’art. 103 del Cura Italia (5.5.2020)

LEGAL TEAM LIVE. I contratti nella fase 2 - Covid-19 (30.4.2020) [Video]

https://www.youtube.com/watch?v=uZhv5Dvdjso&t=5s

LEGAL TEAM LIVE GUEST. Act of God. I contratti nella fase 2 - Covid-19 (28.4.2020) [Video]

https://www.youtube.com/watch?v=PN08b5Pp-fw&t=42s

Il pagamento dei lavori edilizi nel nuovo comma 2 ter dell’art. 103 Cura-Italia (28.4.2020)

Settore alberghiero, i rischi della fase due (23.4.2020)

LEGAL TEAM LIVE GUEST. Act of God. Lo stato dei decreti e il punto sui contratti - Covid-19 (16.4.2020) [Video]

https://youtu.be/L0OBLXA6nZE

I contratti di locazione nell’emergenza Covid-19 (10.4.2020)

L’epidemia che sconvolge i contratti. Vademecum sui rimborsi (10.4.2020)

Anticipazione del prezzo e pagamento dei SAL nel Decreto Cura Italia (7.4.2020)  [Video]

https://www.youtube.com/watch?v=JACdGSwtCII

Il pagamento anticipato dello stato avanzamento lavori (SAL) nella normativa emergenziale Covid-19: modifica del contratto? (5.4.2020)

Turismo in lockdown: il caso dei rimborsi per le disdette (3.4.2020)

LEGAL TEAM LIVE. I lavoratori nel cambio appalto e norme emergenziali Covid-19 (1.4.2020) [Video]

LEGAL TEAM LIVE GUEST. Sospensione degli appalti pubblici e Covid-19 (2.4.2020) [Video]

https://youtu.be/5t4KUVBgOxw

LEGAL TEAM LIVE GUEST. Act of God. Lo stato dei contratti - Covid-19 (30.3.2020) [Video]

https://youtu.be/Y3_UVanzB0k

I pagamenti dei SAL nell'attuale situazione di emergenza, fra normativa nazionale e inidicazioni regionali (30.3.2020)

La revisione dei prezzi negli appalti privati per lavori edilizi (25.3.2020)

Act of God. Legal Tips (23.3.2020)  [Video]

Le procedure per escludere l’inadempimento negli appalti per lavori edilizi nella situazione attuale di emergenza (23.3.2020)

Tra pandemia e inadempimento. La causa di forza maggiore nei contratti. (18.3.2020)

Effetti di situazioni straordinarie e/o emergenziali sulle imprese. Sospensione dei lavori: appalti pubblici e privati. (17.3.2020) [Video]

La sospensione dell’appalto pubblico per ragioni di necessità o pubblico interesse: e il Covid-19? (12.3.2020)

La sospensione dell’appalto per impossibilità temporanea della prestazione (9.3.2020)

Privacy

Covid-19 e il trattamento dei dati da parte dei Tribunali (30.6.2020)

Garante Privacy e Covid-19: il datore di lavoro non può effettuare direttamente test sierologici ai propri dipendenti (19.5.2020)

Coronavirus e protezione dei dati: il Garante e le Faq (11.5.2020)

Contact Tracing: l’App “Immuni” e la privacy (30.4.2020)

Didattica a distanza e privacy ai tempi del Covid-19 (14.4.2020)

LEGAL TEAM LIVE GUEST. Privacy e Covid19: app e sistemi di controllo dei contagi (9.4.2020) [Video]

https://youtu.be/VuLxsSykj3o

INPS: grave data breach o pesce d’aprile? (2.4.2020)

COVID-19 ecco un’altra vittima: la privacy. (31.3.2020)

Coronavirus e Privacy: siglato il protocollo per la protezione dei dati sullo stato di salute di dipendenti o terzi. (19.3.2020)

Le truffe informatiche legate al Coronavirus (10.3.2020)

Coronavirus: Garante Privacy, no a iniziative “fai da te” nella raccolta dei dati. (6.3.2020)

 

Profili generali

LEGAL TEAM LIVE GUEST. Locazioni commerciali post Covid-19 e reti di imprese tra appalti pubblici e decreto rilancio alla luce degli incentivi fiscali (23.6.2020)

https://www.youtube.com/watch?v=YkDn6k2q2h8

LEGAL TEAM LIVE GUEST. Le novità del decreto rilancio e superbonus110% - Covid-19 (10.6.2020) [Video]

https://www.youtube.com/watch?v=Y98fJjHz0Qo

La responsabilità nei cantieri edili per il contagio da Covid-19 (26.5.2020)

Congiunti & co.: una definizione tanto discussa (4.5.2020)

L'autocertificazione ai tempi del Coronavirus. Le novità del D.L. 19/2020 (27.3.2020)

LEGAL TEAM LIVE. Aspetti generali della disciplina emergenziale COVID-19 (27.3.2020) [Video][dzs_video source="https://www.youtube.com/watch?v=zdkotYoU34c&feature=youtu.be" config="skinauroradefault" autoplay="off" cue="on" loop="on" type="youtube" responsive_ratio="default"]


decreto cura italia, novità appalti e contratti pubblici

Decreto Cura Italia: tutte le novità in materia di appalti e contratti pubblici.

decreto cura italia novità appalti e contratti pubbliciIl Decreto "cura Italia" è stato pubblicato ed è già in vigore (decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020) e interviene anche i materia di appalti e contratti pubblici.

Vediamo in questo articolo le previsioni di maggior interesse per ciò che attiene agli appalti e contratti pubblici.

Art. 72 (Misure per l’internazionalizzazione del sistema Paese)
Il Decreto cura Italia stanzia somme, tra le altre cose, per la realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l’internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall’emergenza, per il potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate etc..

Fino al 31 dicembre 2020, i contratti pubblici di forniture, lavori e servizi relativi agli interventi suddetti possono essere aggiudicati con la procedura di cui all’articolo 63, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

Art. 75 (Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l’accesso di cittadini e imprese)

Il Decreto cura Italia, al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile, la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, consente alle amministrazioni aggiudicatrici, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sino al 31 dicembre 2020, di acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service), nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lett. c), del Codice dei contratti pubblici, selezionando l’affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o una «piccola e media impresa innovativa».

Le amministrazioni possono stipulare il contratto previa acquisizione di una autocertificazione dell’operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC e l’assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico di Anac, nonché previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

Al termine delle procedure di gara, le amministrazioni stipulano immediatamente il contratto ed avviano l’esecuzione degli stessi, anche in deroga ai termini di cui all’articolo 32 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 86 (Misure urgenti per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e per la prevenzione della diffusione del COVID-19)
Il Decreto cura Italia, al fine di ripristinare la piena funzionalità e garantire le condizioni di sicurezza degli istituti penitenziari danneggiati nel corso delle proteste dei detenuti anche in relazione alle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale del Covid-19, autorizza la spesa di euro 20.000.000 nell’anno 2020 per la realizzazione di interventi urgenti di ristrutturazione e di rifunzionalizzazione delle strutture e degli impianti danneggiati.

Fino al 31 dicembre 2020 è autorizzata l’esecuzione dei lavori di somma urgenza con le procedure di cui all'art. 163 del Codice dei contratti pubblici, anche in deroga ai limiti di spesa ivi previsti, fatto salvo il limite della soglia europea, e ai termini di presentazione della perizia giustificativa dei lavori.

Art. 91 (Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici)
Il Decreto cura Italia modifica l'art. 35, comma 18, del Codice dei contratti pubblici: L’erogazione dell’anticipazione del prezzo è consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza.

Art. 99 (Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19)
Il Decreto cura Italia interviene anche sulle donazioni dei privati. Sino al 31 luglio 2020, l’acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto dell’emergenza COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, ai sensi dell’art. 793 c.c., avviene mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle soglie di cui all’art. 35 del Codice dei contratti pubblici, a condizione che l’affidamento sia conforme al motivo delle liberalità.

Art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)
I termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino al 15 aprile 2020 (si intendono tali anche i termini di presentazione delle domande/offerte). La sospensione non si applica agli emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo.

Art. 120 (Piattaforme per la didattica a distanza)
Sono destinate risorse atte a consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme nonché per la necessaria connettività di rete, a formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza.

Le istituzioni scolastiche possono provvedere all’acquisto delle piattaforme e dei dispositivi di cui sopra, anche in deroga alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici.


sospensione appalto pubblico coronavirus, covid19 necessità

La sospensione dell'appalto pubblico per ragioni di necessità o pubblico interesse: e il Covid-19?

sospensione appalto pubblico coronavirus, covid19 necessità

L'esecuzione dei lavori pubblici, cosi come di servizi e forniture, può essere sospesa in determinate circostanze e, a seconda delle ragioni che l'hanno determinata, può dirsi legittima o illegittima.

Tale argomento appare oggi di stretta attualità in considerazione degli eventi legati al coronavirus: gli appalti pubblici, così come altre attività, stanno subendo forti rallentamenti e sospensioni proprio in ragione dell’impossibilità di eseguire i lavori a causa delle regole di buonsenso che portano a limitare i contatti fra le persone, e a causa delle norme adottate dal Governo che di fatto limitano l’attività dei lavoratori e delle imprese.

La norma a cui fare riferimento è l'art. 107, del Codice dei contratti pubbici a mente del quale al ricorrere di circostanze speciali la committente può sospendere i lavori.

Quali sono le circostanze speciali richiamate dal Legislatore ?

1. Eventi non prevedibili alla stipula del contratto;

2. Ragioni di necessità o di pubblico interesse;

3. Cause di forza maggiore.

Nei casi menzionati, il Direttore dei lavori (o dell'esecuzione) può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto compilando, se possibile in contraddittorio con l'appaltatore, il verbale di sospensione, ivi indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità.

Se la committente si oppone alla risoluzione, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Pochi giorni fa l'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili), in considerazione dei nuovi provvedimenti normativi approvati per fronteggiare l'emergenza Coronavirus Covid-19, ha aggiornato le istruzioni operative in materia di lavoro, salute, appalti pubblici e edilizia privata per le imprese.

In materia di appalti pubblici, è indicato che "i cantieri sull’intero territorio nazionale potrebbero essere sospesi dalle stazioni appaltanti, ai sensi dell’art. 1, lettere n) e o) del DL n. 6 del 2020 o, comunque, ai sensi dei provvedimenti emergenziali adottati successivamente dal Governo.
In ogni caso, ove così non fosse, e laddove le misure di emergenza adottate dalla stazione appaltante dovessero influire sulla regolare esecuzione dei lavori, l’impresa, al fine di evitare l’addebito di eventuali penali per la maggiore durata dell’esecuzione dei lavori, può sollecitare l’adozione di un provvedimento di sospensione, anche parziale, da parte della stazione appaltante, ex art. 107 del Codice dei Contratti, per ragioni di necessità o di pubblico interesse".

Il che vuol dire, in altri termini, che l'emergenza coronavirus rappresenta una delle circostanze speciali che legittimano la sospensione dei lavori pubblici, in particolare, rappresenta una ragione di necessità o pubblico interesse.

Se però la committente non provvede in autonomia a sospendere i lavori, sono le imprese a doverne intimare formalmente la sospensione.

E se anche in tal caso la sospensione non viene disposta dalla committente, si avrà una cd. sospensione di fatto (giustificata dalla emergenza Covid-19, come già detto) con danni per l'impresa, in ogni caso tenuta "formalmente" - in attesa di provvedimento formale di sospensione - a garantire l'esecuzione dell'opera (si pensi ai costi relativi alla guardiania o alle risorse e ai mezzi).

In tale situazione, l'impresa dovrà aver cura di iscrivere tempestiva riserva nel primo atto idoneo a riceverla.